Art. 13 del PIP, la Divella vince il ricorso, il TAR durissimo con il comune
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- Pubblicato Venerdì, 12 Febbraio 2016 11:46
- Scritto da Gianni Nicastro
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di Gianni Nicastro
La si stava aspettando a giorni, la sentenza, ed è arrivata pochi minuti fa. Il TAR Puglia ha dato ragione su tutti i fronti alla Francesco Divella S.p.A che ha impugnato, poco più di un mese fa, le delibere di giunta e di consiglio comunale che hanno sostanzialmente cancellato una norma urbanistica a tutela dell’area industriale di via Adelfia dagli insediamenti produttivi con emissioni insalubri in atmosfera, l’ormai famoso art. 13 del PIP.
Una censura su tutti i fronti che cala una cattiva luce su come si è comportata l’amministrazione comunale. “In definitiva -scrivono i giudici nella sentenza- nel caso di specie si è realizzata una evidente ipotesi di eccesso di potere, con lesione del principio di imparzialità della Pubblica Amministrazione”. “In proposito, ritiene il Collegio che, con tale deliberato, il Consiglio comunale di Rutigliano si sia direttamente ingerito in una controversia giurisdizionale in corso, alterando l’assetto normativo di riferimento per le parti così come sottoposto -sub specie di parametro di legittimità- alla valutazione di questo Giudice Amministrativo”. “Un simile operare -infieriscono ancora i giudici- costituisce una non accettabile interferenza del potere amministrativo sul potere giurisdizionale, nel pieno esercizio delle sue prerogative costituzionalmente previste e garantite”.
Dunque, l’amministrazione e il consiglio comunale, nella parte che ha approvato la delibera di annullamento dell’art. 13, si sono inseriti a gamba tesa in un processo amministrativo in itinere eliminando l’elemento centrale della tesi alla base del ricorso proposto dalla Divella e interferendo con la giustizia amministrativa.
“Peraltro, con tale intervento interpretativo/normativo di carattere sostanzialmente abrogativo, il Comune di Rutigliano -scrivono i giudici- appare essersi apertamente schierato in favore di uno dei due principali contendenti della controversia amministrativa in corso, alterando il quadro normativo di riferimento in favore degli interessi della società Magel di Borracci Nicola & C. S.a.s. ed a scapito di quelli della società F. Divella S.p.A., con ciò arrecando diretta violazione al principio di imparzialità”. Il comune di Rutigliano ha fatto, dunque, secondo la sentenza, gli interessi della Magel contro gli interessi della Divella, un atteggiamento discriminatorio poco consono ai principi di imparzialità e buone pratiche che dovrebbero ispirare ogni azione amministrativa.
Insomma, più duri di così i giudici del TAR non potevano essere.
Quindi “P.Q.M. -si legge ancora nella sentenza- Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti in oggetto”.
Qui sotto pubblichiamo la sentenza per chi volesse approfondire e capire meglio le motivazioni che hanno spinto il collegio dei giudici ad esprimere un giudizio così duro nei confronti del comune di Rutigliano.
C’è da dire che si è avuto sin da mercoledì scorso la sensazione che il TAR stesse maturando una sentenza favorevole al ricorrente, certo non nei termini qui esposti. Il 10 febbraio, infatti, a Bari c’è stata la prima udienza su questo ricorso, quella dedicata alla fase cautelare nella quale i ricorrenti chiedono la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati. Qui i giudici, a sorpresa, hanno deciso di bypassare questa fase ed entrare direttamente nel merito rinviando tutto a una sentenza breve, che è arrivata poche ore fa.
Il contenzioso amministrativo si è concluso favorevolmente alla Divella, fermo restando, ovviamente, la possibilità di ricorrere in appello al Consiglio di Stato da parte del comune.
Ma su questa vicenda è in piedi anche un denuncia penale. L’amministratore della Divella l’aveva annunciata lo stesso 15 dicembre scorso, poco prima del consiglio comunale, con una lettera mandata a tutti i consiglieri, alcuni dei quali, di lì a poco, avrebbero approvato l’eliminazione dell’art. 13. Quella denuncia ha sortito i suoi primi effetti. La stessa mattina di quel consiglio comunale la Procura della Repubblica di Bari ha mandato tre agenti di polizia giudiziaria in alcuni uffici del comune di Rutigliano, vi sono rimasti per diverse ore, fino a poco prima che cominciasse il consiglio.
E’ probabile che gli agenti della Procura abbiano chiesto e portato via la documentazione relativa alla sospensione di quell’articolo. A questa documentazione si potrebbe aggiungere la sentenza che il TAR ha emesso stamattina, che, con molta probabilità, chi ha vinto il ricorso farà recapitare al magistrato che sta indagando.
Questa sentenza potrebbe avere ripercussioni anche sul fronte della Città Metropolitana di Bari che a luglio del 2015 ha dato alla Magel l’autorizzazione all’emissioni in atmosfera attraverso cinque camini. Contro questa autorizzazione la Divella ha attivato, agli inizi di ottobre scorso, un ricorso sempre al TAR Puglia.
Un ricorso che ha visto chiamare in causa una serie di enti tra i quali ancora il comune di Rutigliano, che il 27 ottobre scorso si è costituito in giudizio. Qualche settimana fa anche il primo ricorso è arrivato al TAR. Qui però, i giudici hanno sospeso ogni decisione perché nel frattempo il comitato tecnico della Città metropolitana, in una conferenza di servizi, che si è tenuta due mesi fa, ha sospeso in autotutela il suo primo parere favorevole alle emissione in atmosfera della Magel in virtù del ricorso attivato dalla Divella e delle sue controdeduzioni alla relazione tecnica con cui la stessa Magel ha accompagnato la richiesta di autorizzazione all’emissioni in atmosfera.
Il TAR, quindi, è in attesa dell’ulteriore decisione della Città Metropolitana che è arrivata l’8 gennaio scorso, giorno in cui si è tenuta la Conferenza di servizi che ha autorizzato, ancora una volta, la Magel all’emissione in atmosfera con dei limiti imposti per quanto riguarda le polveri, il Pb (piombo), il Cr (cromo), gli Ftalati, il Cloruro di vinile, i SOV (sostanze organiche volatili) e gli Aldeidi totali. Come si comporterà il TAR su questo ricorso dopo la sentenza di oggi, lo staremo a vedere.
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