Rutigliano, le ordinanze del sindaco sulla Fase 2
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- Pubblicato Venerdì, 01 Maggio 2020 20:21
- Scritto da Michele Rubino
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di Michele Rubino
La Fase 2, il cui inizio è stato fissato dal premier Conte – nel DPCM del 26 aprile scorso - per il 4 maggio, è ormai alle porte. Il governatore della Puglia Michele Emiliano, dal canto suo, ha anticipato la ripartenza di alcune attività a partire dal 29 aprile. Il tutto si è tramutato, inevitabilmente, in un corpus normativo poco definito accompagnato da una necessità di chiarezza di cui si sono fatti carico i primi cittadini. Nella giornata di ieri, a tal riguardo, il sindaco di Rutigliano Giuseppe Valenzano ha adottato una serie di ordinanze volte a disciplinare alcuni ambiti precisi: il cimitero cittadino, l’accesso alle aree pubbliche, l’attività di asporto per gli esercizi di ristorazione e, al contempo, l’attività di toelettatura per gli animali domestici.
Cimitero
Con ordinanza n.41 del 30-04-20, il sindaco Giuseppe Valenzano ha disposto la riapertura del cimitero comunale a partire da lunedì 4 maggio. Il provvedimento, come si apprende dall’atto stesso, avrà efficacia sino al 17 maggio. Come preannunciato nell’ultima informativa sui social, il cimitero sarà aperto dal lunedì al sabato osservando i seguenti orari: 8.30-12.30 e 16.00-18.00.
L’ingresso – il cui relativo punto è differenziato da quello d’uscita - sarà consentito ad un massimo di due persone per nucleo familiare o a minori e persone non completamente autosufficienti accompagnati da una singola persona. In entrambi i casi, resta intatto l’obbligo di utilizzare mascherine, guanti o prodotto igienizzante per le mani, oltre che il rispetto della distanza interpersonale di 1 metro. Nel dispositivo dell’ordinanza sono poi rimarcati alcuni divieti: “(..) di abbracci e strette di mano; (..) di accedere all'area cimiteriale con biciclette motori o altri mezzi di locomozione”.
Rispetto a quest’ultima previsione, precisiamo che alle persone con disabilità sarà fornita adeguata assistenza per garantirne lo spostamento. Per quel che riguarda, infine, le cerimonie funebri, la celebrazione avverrà – salvo avversità metereologiche – nel piazzale antistante la cappella del Comune di Rutigliano secondo le modalità previste dall’art.1, co.1, lett. i) del DPCM del 26 Aprile: “sono consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone (..) indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”.
Accesso a parchi,
ville e giardini pubblici
L’art.1, co.1, lett. e) del decreto del Presidente del Consiglio ha configurato, a partire dal 4 maggio, la possibilità di accesso a parchi, ville e giardini pubblici, facendo salva tuttavia la discrezionalità del sindaco che, come si evince dalla norma, “(..) può disporre la chiusura temporanea di aree in cui non sia possibile assicurare il rispetto di quanto previsto dalla seguente lettera”, ovvero il rispetto del divieto di ogni forma di assembramento. Il sindaco Valenzano, a tal riguardo, ha vietato, con apposita ordinanza (n.43 del 30-04-20, per la precisione) l’accesso a tutti i parchi, ville e giardini pubblici comunali. Il divieto dispiegherà i suoi effetti dal 4 al 17 maggio. Restano chiuse, come già sancisce il DPCM, le aree attrezzate per il gioco dei bambini.
Asporto attività ristorative
L’art.1, co.1, lett. aa) del DPCM ha previsto, per le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie), la possibilità di svolgere, a partire dal 4 maggio, ristorazione con asporto fermo restando, chiaramente, l’obbligo di rispettare le ormai note misure anti-contagio. Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, con l’ordinanza n.214 del 28-04-20, ha anticipato gli effetti della previsione poc’anzi menzionata – e di altre, come sappiamo - rendendola efficace già a partire dal 29 aprile scorso. Con apposita ordinanza (n.44 del 30-04-20), il primo cittadino Giuseppe Valenzano ha recepito entrambe le disposizioni (DPCM e ordinanza regionale) rendendole applicative, sul territorio comunale, a precise condizioni.
Nello svolgimento dell’attività di asporto, consentito sino al 17 maggio inclusi i giorni festivi, gli esercizi di ristorazione “devono rispettare la fascia oraria di apertura dalle ore 07,00 alle ore 22.00 con facoltà di effettuare entro le ore 23,00 la sola attività di consegna a domicilio”. La vendita con modalità d’asporto – si legge – sarà consentita esclusivamente nei confronti di persone residenti nel Comune di Rutigliano e, soprattutto, previo appuntamento telefonico (o prenotazione on-line) da attestare in caso di controllo. Nell’intento di evitare qualsiasi forma di assembramento, il ritiro dei prodotti dovrà essere dilazionato nel tempo, ferma restando la possibilità di ingresso nel locale di una sola persona per volta.
E’ vietato consumare i prodotti all’interno e all’esterno del locale ove, aggiungiamo, vige anche il divieto di sostare. Non è consentita – precisa il punto 1 – “la riapertura di attività, imprese, aziende, uffici locali, nonché operatori commerciali (pur legittimati alla ripresa) che non siano comunque in grado di dimostrare l’adempimento delle attività propedeutiche alla ripresa, ai sensi dell’art. 2 co. 9 , D.P.C.M. del 26/04/2020 ed il mantenimento delle misure di salvaguardia igienica e di sicurezza (..)”.
Attività di toelettatura
Tale attività, autorizzata dall’ord.reg. già citata a partire dal 29 aprile scorso, potrà essere esercitata, sino al 17 maggio prossimo, dalle ore 9.00 alle ore 19.00 con orario continuato. L’ordinanza del sindaco n.44, in tal senso, elenca le condizioni che gli esercizi di toelettatura degli animali dovranno rispettare: “a) svolgere il servizio esclusivamente su appuntamento; b) evitare il contatto diretto tra le persone ed in totale sicurezza nella modalità “consegna animale toelettatura – ritiro animale”; c) rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno mt. 1. d) è fatto divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli esercizi di stessi. e) è fatto obbligo di utilizzare i mezzi di protezione personale”.