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INSIDIA E RESPONSABILITÀ DI AMMINISTRATORI E DIRIGENTI PUBBLICI

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Insidia stradale e responsabilità colposa
dei dirigenti e degli amministratori pubblici locali

di Antonio Fortunato

Il notevole contenzioso (con conseguenti importanti esborsi di somme per risarcimento danni e spese connesse e conseguenti) in capo al Comune di Rutigliano per insidie stradali, mi spinge ad alcune riflessioni in tema, nella speranza che si comprenda, da parte dell’Amministrazione Locale,  la necessità e la “convenienza” degli  interventi manutentivi su strade e marciapiedi.
In passato, la giurisprudenza riteneva che la responsabilità della p.a. ( ex art. 2043 c.c.), per i danni derivanti all’utente per il cattivo stato di manutenzione della strada, si configurasse a condizione che l’evento dannoso fosse dipeso da “insidia” o “trabocchetto” ovvero da una situazione di pericolo occulto non visibile, prevedibile ed evitabile dall’utente con l’ordinaria diligenza.
Di conseguenza l’onere probatorio per il danneggiato risultava sicuramente aggravato dovendo questi provare l’esistenza di una situazione insidiosa, caratterizzata dalla non visibilità e non prevedibilità del pericolo.

Il più recente orientamento giurisprudenziale, invece, riconduce la responsabilità della p.a. proprietaria della strada alla disciplina di cui all’art. 2051 c.c.,  ovvero alla responsabilità del custode.
Cioè viene collegata la responsabilità della Pubblica Amministrazione all’art. 2051 c.c.  tutte le volte in cui sia: “possibile un concreto controllo ed una vigilanza idonea ad impedire l’insorgenza di cause di pericolo, ovvero, per la loro limitata estensione territoriale, consentano una adeguata attività di vigilanza” (Corte Cass. n. 22671 del 21.11.2011).
Ne deriva che, per configurare la responsabilità in capo alla pubblica amministrazione,  l’utente danneggiato deve solamente provare il nesso causale tra l’infortunio generato dall’insidia e i danni riportati.
Da un lato quindi viene meno per il cittadino l’onere di provare l’esistenza dell’insidia e,  dall’altro, la p.a., per escludere la propria responsabilità, deve provare che il danno si è verificato per caso fortuito.

Quanto sopra detto, in estrema sintesi,  riguarda il risarcimento dell’eventuale danno da parte della pubblica amministrazione in sede civile.
La sensazione, forse solo tale, è che da parte dell’Amministrazione locale non si sia posta particolare attenzione alle eventuali  conseguenze penali per lesioni personali colpose derivanti dalle insidie stradali.
Responsabilità penali che potrebbero ricadere sul Sindaco, sull’Assessore ai Lavori Pubblici  e sul Responsabile dell’Ufficio Tecnico-Lavori Pubblici.
Pochi dubbi sulla responsabilità penale del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale.

Infatti, una recente sentenza della Corte di Cassazione ha ritenuto che:” Il dirigente dell’ufficio tecnico comunale, in qualità di addetto alla manutenzione della rete stradale del Comune stesso, risponde di lesioni colpose nel caso abbia omesso la necessaria manutenzione ordinaria del piano di calpestio del passaggio pedonale fra il marciapiede e l’attraversamento della carreggiata, così permettendo il permanere di una “bolla” di materiale bituminoso rialzata rispetto al piano di camminamento e pericolosa in quanto difficilmente visibile e non segnalata in alcun modo, tale da provocare la caduta della persona offesa”.

Questa  sentenza si inserisce nell’orientamento giurisprudenziale secondo cui le omissioni nell’attività di manutenzione di una strada possono determinare un addebito di colpa in capo al responsabile dell’ufficio tecnico comunale, considerati i compiti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, attribuiti ai dirigenti degli enti locali, ed i corrispondenti autonomi poteri di organizzazione delle risorse, strumentali e di controllo.
Per quanto riguarda poi l’eventuale responsabilità dell’Assessore ai Lavori Pubblici e del Sindaco in alcuni casi si è esclusa la loro responsabilità, per esempio, in un’ipotesi di mancato ripristino di un segnale stradale (nella specie: stop, collocato a seguito di regolare delibera del comune).

La corte di cassazione ha escluso che:” il sindaco e l’assessore ai lavori pubblici siano tenuti a verificare personalmente la presenza dei prescritti cartelli stradali, in quanto in via di principio all’amministratore comunale spettano compiti di vigilanza in ordine al regolare funzionamento di servizi e uffici ma non anche il dovere di acquisire direttamente, fatta eccezione per i comuni di piccole dimensioni, conoscenza delle eventuali carenze esistenti; bene invece è affermata la responsabilità per il mancato ripristino del segnale di pericolo e per le conseguenti lesioni a carico del dirigente dell’ufficio tecnico comunale, il quale, nella sua qualità, ha l’obbligo di controllare la presenza e l’efficienza dei cartelli stradali e il ripristino di quelli rimossi”.
In altri casi si è invece ritenuto che: "il sindaco e l’assessore assumono una posizione di garanzia nel caso che non adottino alcun provvedimento urgente atto ad eliminare una situazione di pericolo di cui sono consapevoli …; esclude la colpa omissiva solo il caso in cui non si abbia conoscenza del pericolo, ovvero non si abbia la possibilità concreta, anche con la normale diligenza, di porre in essere i rimedi utili per eliminare la fonte del pericolo”.

I giudici nello specifico caso richiamano: “una serie di provvedimenti contigibili ed urgenti che l'autorità comunale avrebbe potuto adottare, … Il completo disinteresse della situazione configura, pertanto, evidente manifestazione di negligenza ed imprudenza, ed una chiara violazione degli obblighi inerenti alle cariche ricoperte”.
Ed ancora, sulla responsabilità colposa del sindaco per insidia stradale: «In relazione all’assetto del territorio comunale, qualora si ravvisi una situazione obiettiva potenzialmente lesiva cui si aggiunga l’elemento subiettivo della imprevedibilità e cioè della impossibilità di evitarla con l’uso della normale diligenza, il sindaco è tenuto a porre rimedio alla situazione di pericolo eliminandone la fonte od anche apprestando adeguate protezioni, ripari, cautele ed opportune segnalazioni fino ad interdire l’uso di strade o di altri spazi con l’esercizio dei poteri ordinatori in via contigibile ed urgente».

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