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Reflui nella lama, il Consiglio di Stato respinge l’appello contro l'ordinanza del TAR

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Si è tenuta il 29 luglio scorso l’udienza al Consiglio di Stato nella quale si è discusso l’appello del comune di Rutigliano contro l'ordinanza del TAR Puglia che ha confermato l’esclusione della VIA (valutazione di impatto ambientale) sullo scarico della fogna depurata nella lama San Giorgio a Rutigliano.

Il ricorso prima, l’appello dopo, chiedevano alla giustizia amministrativa che, sul progetto di scarico della fogna depurata nella lama, si svolgesse la valutazione di impatto ambientale e non semplicemente la procedura di assoggettabilità a VIA.

Il Consiglio di Stato ha brevemente liquidato la questione a questa maniera: non c’è fumus boni iuris e neanche periculum in mora, quindi di non c'era motivo di un appello cautelare, il ricorso ha “inammissibilmente” sollecitato i giudici di secondo grado “a sostituirsi alle valutazioni ampiamente discrezionali riservate all’Autorità competente”, la regione ha agito bene, il principio di precauzione non è stato violato e “nel bilanciamento di contrapposti interessi prevale quello nazionale a chiudere il maggior numero di procedure di infrazione aperte per la carenza di impianti di depurazione”. Quest’ultima obiezione è la prova che il Consiglio di Stato, così come il TAR, non ha letto il ricorso oppure non ha voluto tenere in conto i suoi contenuti proprio sulla questione “infrazione comunitaria”.

Casamassima il depuratore ce l’ha, è quello nuovo in funzione da luglio 2019 con i suoi 17.000 abitanti equivalenti perfettamente in linea con la direttiva europea, quindi non in infrazione, come si è dimostrato nel ricorso. Era il depuratore vecchio, dismesso da un paio d’anni, ad essere stato in infrazione comunitaria. Davvero, quindi, non si capisce cosa c’entri l’interesse nazionale riferito a Casamassima.

 

 

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