Ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi e strano modo di intendere la privacy
- Dettagli
- Pubblicato Giovedì, 27 Febbraio 2020 20:31
- Scritto da La redazione
- Visite: 2049
Nella loro proprietà hanno costruito dei muri che finiscono direttamente sulla parete retrostante di una chiesa situata immediatamente al confine di quella proprietà; ne abbiamo parlato qui due settimane fa. Ieri è stata, dall’ufficio tecnico, emanata e pubblicata all’albo pretorio del comune di Rutigliano l’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi, indirizzata a quei due proprietari.
Nell’ordinanza si legge che “è stato accertato l’esecuzione delle seguenti opere:
- Parziale rimozione della copertura costituita da travi reticolari in ferro e sovrastanti lamiere grecate in ferro zincato a seguito di eventi atmosferici avversi (vento forte dei giorni precedenti); - Frazionamento dell’unità immobiliare a mezzo di muratura in blocchi di cemento presso-vibrati dello spessore di cm. 25 e dell’altezza complessiva di mt. 2,25; - Realizzazione di murature interne in blocchi di cemento presso-vibrati dello spessore di cm. 25 e dell’altezza complessiva di mt. 2,75 per eseguire una diversa distribuzione interna dell’unità frazionata”. Interventi “realizzati in assenza di SCIA”, scrive ancora l’ufficio tecnico nella sua ordinanza.
Quindi ha ordinato “la demolizione delle opere eseguite ed il ripristino dello stato dei luoghi, entro e non oltre 90 giorni decorrenti dalla data di notifica” della stessa ordinanza. In caso di inadempienza, trascorso il termine, il comune “provvederà d’ufficio” alla demolizione “con l’addebito delle relative spese”. E’ stato ordinato anche il pagamento di una “sanzione pecuniaria” di 516 euro. Se vorranno, in futuro, realizzare o trasformare qualcosa, quei proprietari dovranno presentare un progetto, dovranno quindi dire cosa vogliono fare.
Quell’area, secondo il PRG vigente è “Zona D2”, zona produttiva dedicata ad “insediamenti di tipo artigianale, piccola e media impresa”. Le Norme tecniche di attuazione del PRG, all’art. “35-Zone D”, prescrivono che nelle D1 e D2 “è consentito l’uso residenziale esclusivamente in presenza di una attività produttiva del residente, nella stessa zona, possibilmente nello stesso stabile”. Nell’art. 34 c’è un passaggio denominato “Norme particolari” nel quale si legge che “nelle zone con destinazioni artigianali, va prevista la presenza di una unità abitativa per lotto con superficie utile comunque non superiore al 20% di quella destinata alle attività produttive. Nei lotti con destinazione commerciale, va prevista la presenza di singole residenze strettamente necessarie per la custodia”. Insomma, in quelle zone le residenze si possono fare, ma strettamente correlate all’attività produttiva, artigianale o commerciale e con volumi limitati.
Privacy qui sì qui no, ora sì ora no
Al di là del fatto in sé, facciamo qui notare modalità piuttosto strane di intendere la privacy da parte del comune di Rutigliano o di alcuni suoi uffici. Il responsabile del servizio che firma l’ordinanza in questione ha deliberatamente omesso di scrivere il nome e il cognome dei due proprietari, al loro posto c’è una serie di “XXXXXX Xxxxxx”. Ha omesso i nomi, ma ha pubblicato luogo e data di nascita, luogo di residenza, via e numero civico dei due proprietari.
Intanto, all’albo pretorio del comune di Rutigliano si leggono determine, delibere e ordinanze con in chiaro i nomi e i cognomi delle persone alle quali si riferiscono. Ma, nel caso specifico, i nomi di quei due proprietari sono stati pubblicati, leggibili, in un’altra ordinanza che li ha riguardati su una vicenda simile, e sulla stessa area, esattamente quattro anni fa, a febbraio del 2016.
Perché allora i nomi sono stati pubblicati e ieri no? Qual è il criterio sulla base del quale quattro anni fa l’ufficio tecnico ha pubblicato i nomi senza nessun problema di privacy e ieri, invece, il problema privacy si è posto fino ad ometterli del tutto? Ad ometterne pesino le iniziali?
Tra l’altro, sempre ieri, è stata pubblicata un’altra ordinanza, questa volta a firma del sindaco, “di carattere contingibile ed urgente in materia igienico sanitaria per la pulizia dell'area…”, nella quale si leggono chiaramente, in minuscolo e maiuscolo, rispettivamente nome e cognome di quattro persone. Perché nell’ordinanza dell’ufficio tecnico i nomi non si leggono e in quella del sindaco i nomi si leggono? Il sindaco ha una deroga speciale alla legge sulla privacy?
Riteniamo che data di nascita, luogo di residenza, via e numero civico di una persona siano dati molto più “sensibili” del semplice nome e cognome; riteniamo anche che negli atti pubblici, in modo particolare in quelli che rivestono un carattere di pubblico interesse, la pubblicazione dei nomi non violi nessuna prescrizione della normativa sulla privacy. Anzi, riteniamo che questo sia il “minimo sindacale”.