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La puglia si tinge di arancione, “scenario di tipo 3” e livello di rischio “alto”

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Nella  conferenza stampa di questa sera, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha comunicato i “colori” assegnati alle venti regioni italiane sulla base del livello di rischio. La nostra regione è segnata dal colore arancione, quindi, scenario 3 con livello di rischio alto, si legge nel DPCM firmato ieri dal presidente del consiglio e che andrà in vigore da venerdì prossimo 6 novembre.

Qui di seguito le regioni con i vari colori, i livelli di rischio e la sintesi delle restrizioni che, nell'area gialla e rossa, si aggiungono a quelle previste su tutto il territorio nazionale di fatto corrispondente alla zona gialla, non essendoci regioni con zero casi Covid.


zona gialla DPCM

- Non è consentito spostarsi (il cosiddetto “coprifuoco”) dalle 22.00 alle 5.00, sono consentiti esclusivamente spostamenti per motivi di lavoro, necessità e salute;
- Per tutto l'arco della giornata fortemente raccomandato non spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati;
- Sospese mostre e servizi museali
- Didattica a distanza al 100% per le scuole superiori, salvo attività laboratori in presenza
- Attività in presenza per scuole elementari e medie ma con uso obbligatorio delle mascherine
- Sospensione concorsi (compreso quello della scuola), a esclusione di quelli per personale sanitario
- Nelle giornate festive e prefestive chiuse le medie e grandi strutture di vendita, a eccezione delle farmacie, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole
- Coefficiente di riempimento massimo del 50% sui mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale


zona arancione DPCM

- E’ vietato ogni spostamento in entrata e in uscita da una regione all’altra, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative , di necessità e per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

- E’ vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.

- Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

zona rossa DPCM

- E’ vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori da una regione all’altra, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che motivi di lavoro, necessità e salute. Consentiti gli spostamenti per la didattica in presenza.

- Sospese tutte le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità sia negli esercizi di vicinato, sia nelle medie e grandi strutture di vendita. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

- Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
E’ consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione , è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale;

- Fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori  o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

- Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da: lavanderie, lavanderie industriali e tintorie, servizi di pompe funebri, barbieri e parrucchieri.

 

 

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