Diretta streaming video del consiglio, il comune annulla una gara che non doveva aggiudicare
- Dettagli
- Pubblicato Sabato, 27 Giugno 2020 16:15
- Scritto da Gianni Nicastro
- Visite: 1824
di Gianni Nicastro
L’ha prima aggiudicata, in via definitiva, l’11 febbraio 2020 e quattro mesi dopo, il 12 giugno, l’ha annullata in autotutela. Sto parlando del comune di Rutigliano e del pastrocchio che ha combinato sulla gara d’appalto per l’affidamento del servizio di diretta streaming audio video delle sedute del consiglio comunale.
A questa gara, bandita il 27 dicembre 2019, con scadenza della presentazione delle offerte alle ore 12:00 del 30 gennaio 2020, ha partecipato una sola “ditta individuale”. Questa ha mandato la sua offerta alle ore 20:45 del 29 gennaio, quindici ore prima la scadenza dei termini, con un ribasso dello 0,001% su 11.700 euro di appalto complessivi per tre anni. Il ribasso è risultato essere complessivamente di 1 euro.
L’art. 6 dell’“Avviso di gara a procedura aperta” dice molto chiaramente quali sono gli “operatori a cui” lo stesso avviso “è rivolto” e quali i “requisiti di partecipazione”. Sono tre, i requisiti, uno dei quali è il “possesso iscrizione C.C.I.A.A. per l’attività oggetto dell’intervento di cui trattasi”, un requisito, questo, che in realtà ne contiene un altro. Per partecipare alla gara non solo era indispensabile l’iscrizione alla Camera di Commercio, questa doveva anche essere relativa all’oggetto dell’intervento, cioè una ditta specializzata in dirette streaming video e audio.
L’art. 6 prosegue prescrivendo che i “I soggetti interessati dovranno presentare, a pena di esclusione, le autocertificazioni dei requisiti sopraindicati, ai sensi del DPR 445/2000, utilizzando i modelli predisposti ed allegati”.
Ora, il problema è che la “ditta individuale”, solitaria partecipante alla gara, che si è vista definitivamente aggiudicare l’appalto l’11 febbraio 2020, non poteva partecipare alla stessa gara perché non in possesso di uno dei tre requisiti di partecipazione, forse anche degli altri due; quello relativo all’iscrizione alla Camera di Commercio. Da una visura camerale del 24 giugno scorso risulta, infatti, che la ditta in questione “Non è iscritta al Registro delle imprese di Bari” e “Non è iscritta al Repertorio Economico Amministrativo di Bari”.
Dalla lettura degli atti amministrativi della gara in questione viene fuori che la ditta, non si sa quando, se prima o dopo aver presentato l’offerta, ha solo fatto richiesta di iscrizione alla Camera di Commercio senza avere nessuna risposta, anzi, negli atti si legge che la domanda di iscrizione è andata a vuoto, probabilmente la Camera di Commercio l’ha rigettata dal momento che, ancora tre giorni fa, questa “ditta individuale” non risulta iscritta.
Sulle autocertificazioni prodotte dalla “ditta individuale” che, solitaria, ha partecipato alla gara e sul rapporto tra quelle autocertificazione e il DPR 445/2000 citato nel bando, in modo particolare l’art. 72, stendo un velo pietoso. La cosa che qui mi interessa e che, credo, interessi i cittadini, è come abbia fatto il seggio di gara ad aggiudicare l’appalto a quella ditta. La ditta poteva anche autocertificare cose non vere, ma tra l’aggiudicazione provvisoria e quella definitiva, il seggio di gara e il RUP, potevano verificare la veridicità di quelle autocertificazioni. Tra l’altro nel verbale di gara del 31 gennaio scorso si legge che, dopo l’apertura della busta “A” il seggio prosegue con la “verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente al fine della sua ammissione alla gara”. Non sappiamo che verifica abbia fatto, ma il seggio quel giorno aggiudica provvisoriamente.
La determina di aggiudicazione definitiva dell’11 febbraio 2010 è ancora più prodiga di certezze. Vi si legge che “la ditta (…) è ammessa alla gara in quanto le dichiarazioni e la documentazione sono complete e rispondenti alle prescrizioni del Capitolato d'appalto e allegati”. La documentazione e le dichiarazioni sono cosi “rispondenti alle prescrizioni del Capitolato” che la stessa ditta, il 12 maggio successivo, cioè tre mesi dopo l’aggiudicazione definitiva, manda una PEC al comune con la quale rinuncia all’appalto perché non in possesso dei requisiti indispensabili.
Insomma, la ditta prima dichiara di essere in possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, poi, probabilmente dopo che qualcuno comincia ad interessarsi della strana vicenda, comunica che quei requisiti non ce li ha.
Esattamente un mese dopo quella PEC, il 12 giugno, lo stesso responsabile che aveva, prima provvisoriamente, poi definitivamente aggiudicato la gara, fa una determina di annullamento in autotutela della stessa gara. E perché quel responsabile annulla la gara? Nella determina di annullamento si legge che “successivamente all’aggiudicazione questo Ente ha proseguito ad una nuova verifica dei requisiti di legge della ditta (…), richiedendo alla stessa la conferma dell’iscrizione alla CCIAA di Bari”. Dunque, quattro mesi dopo aver dichiarato che “la verifica dei possessi dei requisiti di ordine generale, ha avuto esito positivo” l’ente fa una “nuova” verifica che, sostanzialmente, si limita alla ricezione della comunicazione con la quale, la ditta aggiudicataria, dichiara sostanzialmente che non è iscritta alla Camera di Commercio.
Insomma una vicenda strana, lacunosa per quel che riguarda la verifica che la pubblica amministrazione ha il dovere di fare nella gestione di una gara. Ed è ancora più strano il fatto che, dal 12 giugno, la determina di annullamento in autotutela non sia stata pubblicata all’albo pretorio. Ho riprovato a cercare nell’albo pretorio “Attuale”, e anche “Storico”, ma, per quello che ho potuto verificare, della determina in questione non c’è traccia ancora oggi 27 giugno.
E ancora oggi, sul sito della CUC (Centrale Unica di Committenza) che gestisce tutte le gare d’appalto dei comuni di Rutigliano, Noicattaro e Mola di Bari, la gara per la diretta streaming del consiglio comunale di Rutigliano, allo "Stato", risulta ancora “Aggiudicata” senza nessun cenno all’annullamento in autotutela. Annullamento di cui non avrei saputo nulla neanche io se non avessi gli atti nella mani grazie a una richiesta di accesso civico.
In conclusione, qui siamo di fronte a una ditta individuale che non poteva partecipare alla gara per l'affidamento del servizio in questione e alla quale, invece di contestarle la partecipazione, il comune le aggiudica definitivamente la stessa gara. Come è potuto succedere?
Nella giunta comunale c’è un assessore alla “Legalità e Trasparenza”, interessante sarebbe sapere cosa ne pensa questo assessore della gara d’appalto di cui qui si è fatta la cronaca, di come sia stata gestita e come sia andata a finire.