Il solito barbaro modo di smaltire i rifiuti, il bosco “Localzo” rischia ancora
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- Pubblicato Sabato, 25 Giugno 2016 19:00
- Scritto da Vito Solenne
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di Vito Solenne
Intorno alle ore 13:00 circa, i volontari dell’Anpana, mentre percorrevano la strada provinciale Rutigliano-Adelfia, all’altezza della lama San Giorgio, hanno avvistato del fumo provenire dal bosco “Localzo”.
Arrivate sul posto, le guardie ecozoofile hanno constatato che a bruciare erano dei rifiuti accumulati sul ciglio della Lama, a ridosso dei vigneti. Fortunatamente il vento moderato spirante dai quadranti settentrionali, in direzione opposta alla vegetazione boschiva, ha evitato che l’incendio si propagasse al bosco. In ogni caso a tenere la situazione sotto controllo, insieme ai volontari dell’Anpana, è sopraggiunta, subito dopo, una pattuglia della Polizia Locale.
A giudicare dall’odore sprigionato dalla combustione, il cumulo di rifiuti è molto probabile contenesse materiale plastico. Erano visibili una carcassa in ferro probabilmente appartenente a un vecchio materasso, una bomboletta spray, contenitori di plastica e resti vegetali. I materiali bruciati potevano essere smaltiti correttamente e senza commettere nessun reato presso l’isola ecologica della ditta “Vito Gassi di Carmine Esposito & C.”, ubicata in via Calabria.
Sicuramente l’incivile di turno ha voluto disfarsi di quei rifiuti in maniera illecita, bruciandoli e rendendosi autore di un delitto contro l’ambiente, previsto dal codice penale. Infatti, la combustione illecita di rifiuti è sanzionata penalmente ai sensi dell’art 256-bis del Testo Unico Ambientale (D.lgs 152/2006 e s.m.i.) con pene che vanno dai 2 ai 5 anni di reclusione. Inoltre se il fuoco si fosse propagato anche al vicino bosco, il trasgressore avrebbe risposto del delitto di incendio boschivo, anch’esso punibile con la reclusione.
Più volte è stato ricordato da questa testata giornalistica che è in vigore l’ordinanza sindacale n. 12 del 03-05-16 (qui) in materia di lotta agli incendi boschivi, che vieta tassativamente di accendere fuochi di ogni genere nel periodo che intercorre dal 15 giugno al 15 settembre 2016, in tutte le aree a rischio di incendio boschivo di cui all’art. 2 della L. n. 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti.
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