Suoli cimiteriali, il TAR dà torto al comune e ragione alla Purgatorio e alla SS. Crocifisso
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- Pubblicato Giovedì, 27 Giugno 2024 23:09
- Scritto da Gianni Nicastro
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di Gianni Nicastro
Una sconfitta clamorosa e su tutti i fronti quella subita dall’amministrazione comunale al TAR Puglia su ricorso delle due associazioni, Purgatorio e SS. Crocifisso, già assegnatarie -attraverso un bando pubblico- di due suoli cimiteriali per la costruzione di cappelle per loculi. Il comune, ad agosto 2023 ha aggiudicato i due suoli alle due associazioni. A marzo del 2024 lo stesso comune ha disposto la decadenza dell’aggiudicazione perché le due associazioni non avevano pagato il suolo entro la data stabilita. Questo è, sostanzialmente, il motivo della decadenza dell’aggiudicazione. Nell’udienza del 4 giugno scorso i giudici del TAR hanno ascoltato le parti e si sono riservati di emettere una sentenza breve, sentenza che è stata pubblicata oggi 27 giugno.
“(…) il ricorso è fondato nel merito e, pertanto, deve essere accolto”, premettono i giudici nella parte della sentenza che, sostanzialmente, accoglie tutte le censure mosse nel ricorso delle due associazioni. «Nelle gare pubbliche -vi si legge- la revoca da parte della stazione appaltante dell'aggiudicazione definitiva può sempre intervenire, ma deve essere accompagnata da ragioni “convincenti” sull'interesse della Pubblica amministrazione (…) e, soprattutto, deve essere corredata da un'applicazione corretta delle norme in materia e dei principi generali dell'ordinamento giuridico».
Il provvedimento impugnato, cioè l’atto di revoca dell’aggiudicazione, «è privo di qualsiasi motivazione riguardo all’interesse pubblico “in concreto” tutelato, essendo basato esclusivamente sul mero decorso del termine concesso motu proprio dal Comune resistente». Tra l’altro non c’erano controinteressati in quanto, alla gara, hanno partecipato solo le due associazioni aggiudicatarie.
Altre censure sono state mosse dai giudici all’operato del comune: nessuna, preliminare, diffida ad adempiere al pagamento del costo del suolo, nessuna comunicazione dell’avvio del procedimento. “Neanche -scrivono i giudici nella sentenza- tale passaggio procedimentale è stato rispettato, rendendo in tal modo, a più forte ragione, l’operato dell’Amministrazione comunale resistente passibile di censura sul piano della legittimità degli atti in concreto adottati”. “Ne consegue -concludono- l’accoglimento del ricorso e l’annullamento degli atti e provvedimenti con il medesimo impugnati…” “P.Q.M. il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, per l’effetto annullando i provvedimenti impugnati.
Condanna il Comune di Rutigliano al pagamento delle spese di lite in favore dell’Associazione ricorrente, che liquida in € 1.500,00 (euro millecinquecento,00), oltre accessori come per legge”.
Insomma, non solo i giudici hanno dato ragione su tutto ai ricorrenti, hanno anche “censurato” l’amministrazione comunale sulla “legittimità” degli atti concretamente adottati, quindi, sulla revoca dell’aggiudicazione dei due suoli imponendole pure il pagamento delle spese legali alla controparte.
Non si capisce come sia stato possibile che un provvedimento così impattante su diritti acquisiti attraverso una gara, una “evidenza pubblica”, sia stato assunto in modo così, a dir poco, superficiale.
Certo, l’amministrazione comunale può ricorrere in appello sperando che il Consiglio di Stato riformi questa sentenza; sarà difficile, date le motivazioni della decisione, ma non impossibile.
Commenti
La revoca a tutte e due le associazioni è di marzo 2024, l'assessore ai servizi cimiteriali era Dello Spirito Santo. E, comunque, i due provvedimenti -censurati dal TAR- portano la firma del dirigente dell'ufficio preposto.
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