Manutenzione strade comunali e arredo urbano, avviso al pubblico
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- Pubblicato Lunedì, 09 Dicembre 2013 16:21
- Scritto da Antonio Fortunato
di Antonio Fortunato
Recentemente è stato pubblicato l’avviso al pubblico per il servizio di manutenzione delle strade comunali ed arredo urbano per un periodo di due anni con un importo annuo presunto di €.61.500,00 oltre iva. Invitate a partecipare sono le cd. cooperative sociali di tipo B, finalizzate alla fornitura di determinati beni e servizi (diversi da quelli socio-sanitari ed educativi).
Ciò è apprezzabile; la previsione di cui all’art. 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 è tesa alla promozione ed all’integrazione sociale, costituisce concreta attuazione di quanto stabilito dall’art. 45 della Costituzione, secondo cui la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata e ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei, assicurandone -con opportuni controlli- il carattere e le finalità.
Tra le varie condizioni di partecipazione è previsto che le Cooperative Sociali interessate siano in possesso dei seguenti requisiti: “che abbiano sede legale o, in alternativa, sede operativa nell’ambito del territorio comunale, alla data di pubblicazione del presente avviso”. Tale requisito, per partecipare all’affidamento del servizio di manutenzione delle strade comunali ed arredo urbano, mi lascia perplesso perché si deve garantire a tutti il diritto ad un trasparente confronto competitivo, in particolare:
1) l'autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha precisato che nel rispetto del principio di non discriminazione, possono richiedere di convenzionarsi con gli enti pubblici italiani e, quindi, partecipare, anche analoghi operatori aventi sede negli altri Stati membri, che siano in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione all’albo e siano iscritti nelle liste regionali;
ha, altresì, chiarito che eventuali limitazioni territoriali -che configurassero il possesso della sede legale nel territorio comunale come condizione ostativa all’accesso al confronto concorrenziale- possono porsi in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all’articolo 3 della Costituzione e con la normativa comunitaria;
ha ulteriormente precisato che si può solo consentire all’amministrazione locale interessata, in caso di parità sostanziale delle offerte intervenute, di preferire quella proveniente dal soggetto avente maggiore vicinanza rispetto ai luoghi dove il servizio deve essere svolto.
2) Nel Comune di Rutigliano sono presenti ( e iscritte nell’Albo Regionale) quattro Cooperative Sociali: a. Cooperativa Incontriamoci (che si occupa di tre aree, quella ludico ricreativa, quella educativa sanitaria e quella socio sanitaria); b. Cooperativa Il Sorriso (che si occupa di assistenza sociale non residenziale); c. Cooperativa Phoenix (che si occupa fondamentalmente di comunità terapeutiche); d. Cooperativa IL CAMMINO (che si occupa di Produzione lavoro e servizi).
Da notare che le prime tre sono di tipo A (cioè quelle che forniscono servizi socio-sanitari ed educativi), mentre l’ultima -la Coop. IL Cammino- è l’unica di tipo B che si occupa di produzione lavoro e servizi.
Non commento ulteriormente, lasciando, a chi di competenza, di trarne le considerazioni conclusive.