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Multe, riduzione del 30% per chi paga entro 5 giorni

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Rutigliano li, 10 settembre 2013


Oggetto: procedura sanzionatoria art. 202 Codice della Strada. Riduzione del 30% dell'importo previsto per il pagamento in misura ridotta.
La L. n. 98 del 09/08/13, di conversione, del D.L. n. 69/13, ha apportato sostanziali modifiche in materia di circolazione stradale ed in particolare ha modificato l'art. 202 del Codice della Strada con l'introduzione della possibilità per il trasgressore di ottenere una riduzione del 30% dell'importo previsto per il pagamento in misura ridotta (cd. Minimo edittale), qualora effettui il pagamento della sanzione amministrativa entro 5 giorni dalla data di contestazione (ossia quando l'Agente di P.M. consegna il verbale di accertamento all'automobilista che lo sottoscrive) o notificazione (consiste nella ricezione al luogo di residenza del proprietario del veicolo di un verbale ad una violazione commessa e non contestata subito al conducente) della violazione.

ESEMPIO se la sanzione è pari ad € 41,00 il pagamento da effettuare ammonterà ad € 28,70.
È importante precisare che l'importo da versare, per usufruire della riduzione, dovrà essere effettuato al centesimo senza decurtazioni di alcun genere.
La riduzione del 30% NON si applica alle violazioni del Codice della Strada per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi dell'art. 210, comma 3, Codice della Strada e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Altresì, si specifica quanto segue:
a) SOGGETTI BENEFICIARI DELLA RIDUZIONE: tutti i conducenti o proprietari si possono avvalere di questa procedura a prescindere dai punti di patente posseduti;
b) RIDUZIONE NEI CASI DI PREAVVISO: il proprietario o conducente con il preavviso (atto lasciato sul parabrezza) potrebbe recarsi presso il Comando di Polizia accertatore e chiedere la notifica della sanzione oppure potrà attendere la successiva notifica per posta con il ricarico delle relative spese. In quest'ultimo caso il trasgressore ovvero l'obbligato in solido, avrà facoltà di effettuare il pagamento del verbale con gravame di spese entro il termine di 60 gg. dalla notifica. Detto importo sarà comunque ridotto del 30%, ossia la riduzione si applicherà solo all'importo della sanzione se il pagamento avverrà entro 5 gg. dalla data di notificazione del verbale;
c) ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE: la L. n. 98 del 9/8/2013 è entrata in vigore il 21/8/2013 (giorno successivo alla sua pubblicazione sulla gazzetta Ufficiale).
L'Ufficio Verbali resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti:
• il Responsabile del procedimento dell'Ufficio Verbali è l'I.D. Ten. ROTOLO Pietro (utenza 0804763744).

IL COMANDANTE DELLA P.M.
(Magg. VITA Avv. Francesco)

Scarica qui il comunicato in pdf

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