IL “LODO GIGLIO” E’ STATO SPESO OGGI IN TRIBUNALE
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- Pubblicato Lunedì, 14 Marzo 2011 20:59
- Scritto da Gianni Nicastro
Due giorni prima il consiglio comunale del 20 settembre 2010, quello in cui si discusse e si approvò la delibera di interpretazione autentica dell’art. 34 delle Norme Tecniche del PRG, scrivemmo un articolo dal titolo “Anche Rutigliano potrebbe avere il suo ‘lodo Alfano’”. Il condizionale allora era d’obbligo, ora il verbo può essere coniugato al presente. Quindi, Rutigliano ha il suo lodo: è il “lodo Giglio”.
Quella delibera, infatti, stamattina ha fatto capolino in tribunale, al processo che vede imputati per abuso edilizio Pietro Giglio e Nicola Lioce (committente e progettista dell’immobile in costruzione e sequestrato in via Paisiello). Ma andiamo per ordine.
All’appello del giudice Giovanni Battista ha risposto solo il committente, il coimputato non c’era ed è stato dichiarato contumace. A un certo punto, rivolgendosi all’aula, il cancelliere, con voce sostenuta, ha chiesto: «C’è il comune di Rutigliano?», domanda alla quale non ha risposto nessuno. Il comune di Rutigliano, parte lesa nel processo penale, non c’era, non si è costituito parte civile.
L’avvocato di Giglio ha esordito chiedendo subito il rinvio dell’udienza. «Volevamo sottoporre -ha detto- una richiesta di rinvio motivata dal fatto che pende un ricorso dinanzi al TAR, un ricorso depositato attraverso una richiesta di permesso a costruire in sanatoria presentata dal sig. Giglio che si giustifica col fatto che, nelle more, il consiglio comunale di Rutigliano ha approvato una delibera con la quale sostanzialmente, in riferimento alla corretta interpretazione delle norme del PRG, chiariva tutto ciò che riguarda possibili dubbi di interpretazione».
Il ragionamento che ha fatto l’avvocato difensore di Giglio stamattina è sostanzialmente questo: il TAR dirimerà la questione della violazione delle norme del PRG, che alla luce di quella delibera potrebbe non esserci; potrebbe, dunque, indirettamente concedere la variante in sanatoria richiesta dall’imputato al comune di Rutigliano, alla quale richiesta il comune ha “risposto” col silenzio-diniego, da qui il ricorso al TAR. Il giudice non ha dato granché importanza alla questione sollevata dall’avvocato, si è limitato a chiedere a lui e all’altro difensore di presentare una memoria in merito.
Il Pubblico Ministero ha chiesto di visionare il PRG, non avendo avuto la possibilità di farlo; chiederà, quindi, al comune la documentazione.
L’avvocato di Lioce ha chiesto una perizia tecnica (presumiamo sull’immobile sequestrato) e si è riservato di chiedere «l’esame del proprio teste ing. D’Aries». L’ingegnere comunale Erminio D’Aries, autore della delibera “interpretativa” è stato, dunque, citato nella veste di responsabile dell’Area edilizia privata molto probabilmente a discarico dell’imputato Giglio. Dopo circa mezz’ora l’udienza è stata aggiornata alle ore 9,15 del 5 ottobre 2011.
Ora, la cosa più importante successa stamattina è l’utilizzo da parte di Giglio della delibera di consiglio n. 53 del 20 settembre 2010 avente ad oggetto “Art. 34 lettera C) delle norme tecniche di attuazione del vigente PRG. Chiarimenti interpretativi”.
Un fatto che lascia alquanto basiti, perché quella interpretazione è stata chiesta a D’Aries l’anno scorso non da Giglio e neanche da Lioce, ma da una pletora di ingeneri e tecnici di Rutigliano che non vedevano l’ora di essere spiegati il concetto di “precarietà” in riferimento alle coperture dei centri sportivi in aree F6. Nessuno di quei tecnici aveva al momento un cantiere in una di quelle aree.
A servirsi, però, di quella interpretazione è stato Giglio, non solo nel ricorso al TAR, anche nel processo penale a suo carico. L’avvocato difensore stamattina ha tradito, nella sua dichiarazione, quello che sin dall’inizio è sembrato il vero significato di quella delibera.
La richiesta di permesso a costruire in sanatoria presentata dal sig. Giglio «si giustifica -ha detto il difensore- col fatto che, nelle more, il consiglio comunale di Rutigliano ha approvato una delibera» che ha fatto chiarezza circa l’interpretazione dell’art. 34 in questione. Quella delibera, dunque, ha dato la possibilità a Giglio, lo ha giustificato appunto, a presentare una variante per sanare la situazione.
A questo punto sorge spontanea una domanda: è possibile che dodici consiglieri comunali di maggioranza, il sindaco Roberto Romagno e l’ing. Erminio D’Aries non si siano resi conto che, nell’approvare quella delibera, stavano creando le condizioni che avrebbero “giustificato” la presentazione -da parte di Giglio- di una variante in sanatoria? Una variante chiesta il 2 dicembre 2010, due mesi e mezzo dopo l’approvazione di quella delibera e undici giorni prima la prima udienza del processo che si è tenuta il 13 dicembre. Quanto meno il sig. Giglio dovrebbe mandare ringraziamenti all’indirizzo della maggioranza, del sindaco, del tecnico comunale e anche di quella decina di architetti e ingegneri che hanno dato l’input alla provvidenziale delibera.
Un’altra delle tipiche domande spontanee: perché l’ufficio tecnico non ha risposto alla richiesta di variante in sanatoria entro i sessanta giorni canonici? L’avesse fatto, non avrebbe fornito a Giglio l’opportunità di fare ricorso al TAR. Non rispondendo il comune ha fornito a Giglio questa opportunità e anche quella di spendere a proprio favore la ormai famosa delibera interpretativa. Di spendersela al TAR e, come abbiamo visto stamattina, di riflesso anche in sede di processo penale.
Riguardo alla mancata costituzione di parte civile, ritorniamo a chiedere al sindaco di dare spiegazioni, di farci capire perché, in qualità di rappresentante degli interessi pubblici, si è sentito leso nel processo a due anziani, e non si è sentito leso nel processo a Giglio e Lioce.