Alberi abbattuti e lavori mai iniziati, procedura di annullamento del titolo edilizio
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- Pubblicato Venerdì, 24 Gennaio 2020 11:32
- Scritto da Gianni Nicastro
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di Gianni Nicastro
All’inizio di dicembre scorso sono stati abbattuti diversi alberi in un’area privata su via Papa Paolo VI, vicenda della quale Rutiglianoonline ha dato notizia (qui). Il clamore sollevato da quell’abbattimento, che ha indignato molti cittadini, ha portato l’attenzione dell’ufficio tecnico del comune di Rutigliano sulla pratica edilizia relativa alla realizzazione -su quell'area- di due ville, quindi sul relativo permesso di costruire. Quegli alberi sono stati abbattuti per far posto a una delle due ville.
La pratica edilizia è del 2008, il permesso di costruire è stato rilasciato il 20 aprile 2009. Sono passati quasi dieci anni, su quell’area non si è mai visto nessun cantiere, ma il permesso di costruire è ancora attivo perché dal 2013 al 2019 l’ultimazione dei “lavori” ha avuto quattro proroghe; l’ultima -di 24 mesi- è del 14 marzo 2019 a firma dell’attuale ingegnere comunale.
La proroga di ultimazione dei lavori presuppone che gli stessi lavori siano cominciati entro un anno dal rilascio del permesso di costruire o, utilizzando le stesse parole della legge, “Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo” (art. 15, comma 2, del D.P.R. 380/2001). Se entro un anno dal rilascio il titolare non comincia i lavori, il permesso di costruire decade.
"Mancato, concreto inizio dei lavori"
Il comune di Rutigliano, la scorsa vigilia di Natale, ha avviato un procedimento di annullamento del permesso di costruire di quelle due ville, procedimento comunicato ai proprietari i quali -il 9 gennaio scorso- hanno controdedotto. Le contestazioni mosse dall’ufficio tecnico ai proprietari sono di due tipi: non aver inserito nel progetto l’abbattimento degli alberi, così come prescrive l’art. 41 delle norme tecniche del PRG vigente, e il fatto che i lavori non sono mai cominciati.
Oltre “al posizionamento parziale di una rete metallica elettrosaldata lungo il perimetro del lotto”, si legge nella comunicazione dell’ufficio tecnico, “non erano presenti altre opere realizzate e/o in fase di realizzazione di cui al permesso di costruire”. Nella nota si legge ancora che, “in considerazione del mancato concreto inizio dei lavori, mancherebbero i presupposti per le concessioni delle proroghe di ultimazione degli stessi, atteso che i lavori non risultano mai iniziati”. Da qui l’avvio del “procedimento per la decadenza del titolo abilitativo”.
Una domanda si appalesa davvero spontanea: se l’ufficio tecnico non riscontra nessun inizio dei lavori (“mai iniziati”) il 24 dicembre 2019, questi lavori possono mai aver avuto inizio entro l’anno di scadenza del permesso a costruire, cioè entro il 20 aprile 2010? Se oggi non c’è nessuna traccia di attività di cantiere è facile ritenere che non ce ne fosse anche nove anni fa. E se è "mancato" il "concreto inizio dei lavori" , come hanno fatto quei proprietari ad aver avuto non una, ma quattro proroghe di ultimazione degli stessi lavori? E, per contro, come ha fatto il comune a concedergliele?
Che i lavori non fossero cominciati l’ufficio tecnico lo sa dal 2013. In calce alla prima richiesta di proroga di ultimazione dei lavori, inoltrata da uno dei proprietari il 6 marzo 2013, il responsabile dell’ufficio tecnico di allora scrive a penna quanto segue: “Visto che i lavori non sono ancora iniziati se non con la sola recinzione del lotto, si rilascia nulla-osta alla proroga richiesta di tre anni a titolo gratuito”, segue la data “20-03-13” e una sigla. I lavori, dunque, già dal 2013 “non” erano “ancora iniziati”, c’era solo una recinzione che non delimitava neanche tutto il lotto, come ha scritto l’ufficio tecnico nella sua comunicazione e come ha confermato lo stesso proprietario nelle sue controdeduzioni.
La sentenza del Consiglio di Stato
Una semplice recinzione, in questo caso anche parziale, può determinare le condizioni di un inizio dei lavori? No, lo dice tanta giurisprudenza in materia. L’ufficio tecnico, sempre nella comunicazione di avvio del procedimento di annullamento del permesso di costruire del 24 dicembre scorso, cita, infatti, un passaggio molto illuminante di una sentenza del 2017 del Consiglio di Stato: “I lavori si ritengono iniziati quando sul posto sono concentrati mezzi e uomini, quando è stato già apprestato l’impianto di cantiere, innalzati gli elementi portanti, muri ed eseguiti gli scavi che servono per gettare le fondazioni dell’edificio che verrà costruito, per evitare che il termine di decadenza del permesso possa essere eluso con ricorso a interventi fittizi e simbolici”. Per la giustizia amministrativa, dunque, l’inizio dei lavori è caratterizzato da una avanzata attività di cantiere che, sull’area in questione, storicamente è mancata e manca tutt’oggi. Se così non fosse, ci vorrebbe poco ad eludere i termini di scadenza del permesso di costruire, basterebbero “interventi fittizi e simbolici”, appunto, dai quali la citata sentenza del CdS mette in guardia.
L'art. 41 delle NTA del PRG
L’altro elemento, che può far concludere il procedimento con la decadenza del titolo edilizio, è l’abbattimento degli alberi. "Negli insediamenti urbani, con particolare riguardo alle zone residenziali e di uso pubblico, deve essere curato in modo speciale il verde. In sede di progettazione degli interventi diretti e degli strumenti urbanistici esecutivi, vanno rilevate le alberature di alto fusto esistenti e, in conseguenza, tali alberature devono essere di massima conservate tutelando anche gli apparati radicali”, è quanto prescrive l’art. 41 delle Norme tecniche del PRG.
L’Articolo prosegue prescrivendo che “l'abbattimento di alberature esistenti può essere ammesso soltanto se previsto nel progetto approvato (…). In tutti i progetti per Concessione gli alberi e gli arbusti esistenti dovranno rigorosamente essere rilevati ed indicati su apposita planimetria, con relativa documentazione fotografica”. Ancora “Ogni abbattimento abusivo comporta automaticamente la decadenza della Concessione, della quale la sistemazione del verde costituisce parte integrante”.
In merito al “verde” l’art. 41, dunque, prescrive innanzi tutto che nelle zone residenziali se ne deve avere una cura speciale e che, le alberature di una certa importanza, vanno non solo rilevate nella progettazione degli interventi edilizi, ma anche -in linea di massima- conservate avendo cura delle radici. L’abbattimento va indicato nel progetto al quale va allegata una planimetria che ne rilevi l’esistenza.
Ora, nel progetto di quelle due ville non c’è nessuna planimetria che rilevi la presenza di quegli alberi e non è indicato da nessuna parte che, degli stessi alberi, se ne prevede l’abbattimento. Nella pratica edilizia in questione c’è un documento che assevera che la documentazione fotografica degli alberi riguarda la richiesta del permesso di costruire. Il documento "assevera" soltanto la presenza degli alberi, non dice che gli alberi saranno abbattuti. Dal momento che non specifica l’abbattimento, quell’asseveramento, che riporta la data del 13 dicembre 2007, può essere interpretato come una rilevazione degli alberi ai fini della loro conservazione, come, tra l’altro, prescrive la prima parte dell’art. 41 delle norme tecniche del PRG citato.
E il cartello di cantiere?
La vicenda è ferma alle controdeduzioni del proprietario, cioè al 9 gennaio scorso; non sappiamo come andrà a finire, se l’ufficio tecnico porterà a termine il procedimento con l’annullamento del permesso di costruire oppure no. Certo, le perplessità sono tante, sull’inizio del lavori, sulle quattro proroghe in dieci anni, sull’abbattimento degli alberi; perplessità che sorgono alla luce delle puntuali contestazioni fatte dallo stesso ufficio tecnico nella lettera di avvio del procedimento, di quello che prescrivono le norme urbanistiche e alla luce anche della sentenza del CdS che spiega cosa significa “inizio dei lavori”.
Un’ultima cosa. Nella “comunicazione di inizio lavori”, protocollata il 20 aprile 2010, il proprietario “comunica che i lavori sono iniziati in data 15/04/10”. Sono passati, dunque, circa dieci anni e intorno all’area interessata dal permesso di costruire, ancora oggi, non si scorge alcun cartello di cantiere nonostante l’obbligo di esporlo sin dall’inizio dei lavori.