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PIP di via Conversano annullato dal TAR, una grana per la giunta

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pip


di Gianni Nicastro

E’ stato approvato nel 2007 e l’anno successivo l’amministrazione Di Gioia ne ha approvato anche lo studio di fattibilità. Un ampliamento PIP di circa 40 ettari: capannoni, strade, rotatorie, verde pubblico, parco, aree attrezzate e servizi. Un’area produttiva che, nelle intenzioni dell’amministrazione comunale di allora, e anche di quella che sta per andare a casa (causa scadenza mandato), avrebbe dovuto essere realizzata con “l’apporto di capitali privati” attraverso “la procedura della finanza di progetto”, come si legge nella delibera 171 del 13 novembre 2008, quella che ha approvato lo Studio di Fattibilità del PIP in questione.

Ora, tutto questo progetto, incluse le prospettive -o velleità- di sviluppo economico e produttivo che avrebbe indotto, non c’è più. Il PIP di via Conversano è stato sonoramente annullato dalla prima sezione del TAR Puglia con una sentenza depositata il 19 dicembre scorso, sentenza mossa da un ricorso presentato nel 2007 da venticinque privati cittadini proprietari dei lotti interessati. Tra questi figura, non direttamente ricorrentepip-3, il consigliere comunale dell’Arcobaleno Pinuccio Valenzano, che nel consiglio comunale di approvazione del PIP sei anni fa, ha abbandonato “l’aula perché interessato al provvedimento”, come si legge nella delibera di consiglio n. 16 del 29 marzo 2007, quella che il TAR ha annullato con la sua sentenza.

Sentenza da cui si evince che il comune di Rutigliano si è costituito in giudizio il 5 giugno 2013 “eccependo preliminarmente l’improcedibilità del ricorso e, in ogni caso, la sua infondatezza” perché i ricorrenti non avrebbero impugnato la “sopravvenuta delibera di G.M. n.39 del 22.3.2012, recante proroga biennale della durata del P.I.P. impugnato”. “L’eccezione è infondata” ammonisce la sentenza, perché “La delibera in questione incide soltanto sulla durata del piano; non sui relativi contenuti e, tanto, meno comporta l’emendamento dei vizi denunziati”. La delibera 39/2012 dipende da quella di approvazione del PIP, cioè la 16/2007, cadendo quest’ultima, cade anche l’altra.

Sembrerebbe che questa sia stata l’unica, scarna, eccezione mossa dal comune al ricorso, eccezione che il TAR non ha avuto nessuna difficoltà a rigettare. Importante è, invece, la motivazione che è alla base dell’annullamento. I giudici hanno condiviso in pieno il “6° motivo di gravame” dei dieci proposti nel ricorso.

Dalla sentenza si capisce che, ai fini dell’assoggettabilità VIA, sia stata sottoposta una superficie PIP inferiore ai 40 ettari (38,70), soglia dalla quale, per legge, scatta la stessa verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale. Questo perché l’intera superficie del PIP è stata “erroneamente” frazionata. “Il piano nella sua interezza interessa, invece, un’area di ben 71,51 ettari”, incalza ancora la sentenza. “Che questa sia la complessiva estensione del P.I.P. -continua- e che la verifica di assoggettabilità sia stata effettuata con esclusivo riferimento all’ampliamento, lo si ricava inequivocabilmente dalla relazione al piano spip-2tesso”, nella quale si legge chiaramente che “l’intervento progettuale -a vari livelli e con varie valenze- ha interessato un’area complessiva di 71,51” ettari. In sostanza non prendendo in considerazione la superficie complessiva, il PIP ha bypassato la verifica di assoggettabilità VIA obbligatoria.

Il TAR, dunque, ha accolto il motivo principale del ricorso è ha annullato la delibera di approvazione dell’ampliamento del PIP e tutti gli atti correlati.
Abbiamo cercato stamattina di capire se il comune ha intenzione di impugnare al Consiglio di Stato questa sentenza, non siamo riusciti a parlare con nessuno. E’ probabile, anzi, molto probabile, che l’amministrazione la impugni perché le conseguenze di una simile sentenza sono importanti.

Intanto il suo risvolto politico. Ad oggi con l’annullamento del PIP è stato annullato il 95,4% del programma triennale delle Opere Pubbliche 2013-2015 inserito nel bilancio di previsione 2013 e approvato poco più di un mese fa, il 30 novembre scorso. Dei circa 87milioni di euro di complessiva “disponibilità finanziaria” del programma, oltre 82milioni di euro derivano proprio dal PIP annullato. La sentenza del TAR porta a 4milioni le disponibilità finanziarie del programma triennale delle opere pubbliche, il 4,6% di quelle approvate.

Poi c’è la conseguenza più preoccupante. Che fine farà tutta l’ICI-IMU versata in questi anni dai proprietari dei suoli che il PIP ha trasformato da agricoli in edificabili? Gireremo la domanda agli amministratori non appena disponibili.




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