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Lama reflui-TAR, ricorso inammissibile dopo 4 anni e 3 udienza

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 di Gianni Nicastro

Il Tar Puglia ha dichiarato «inammissibile» il ricorso del comune contro lo scarico dei reflui del depuratore di Casamassima sul territorio di Rutigliano, precisamente in contrada Cicco Severini a ridosso della strada vecchia per Casamassima che porta alla chiesa della Materdomini. Un ricorso attivato ad aprile del 2021 e che ha visto già, prima dell’ultima, due udienze: la cautelare a maggio 2021 (persa), la seconda a maggio del 2024, la terza a dicembre 2024.

Con quel ricorso il comune aveva chiesto al Tar di annullare la determina regionale (39/2021) che aveva licenziato il progetto di scarico dei reflui del depuratore di Casamassima sul territorio di Rutigliano con un parere favorevole vincolato alla ottemperanza di diciassette condizioni ambientali.
Ci sarebbe da chiedersi se sia possibile, o normale, dichiarare inammissibile un ricorso non solo dopo quattro anni e tre udienza, ma anche dopo aver chiesto alle parti un approfondimento istruttorio sull’alternativa allo scarico nella lama. E’ quanto è successo nella seconda udienza.

Si legge, infatti, nella ordinanza del 7 maggio 2024: «Ritenuto necessario, al fine del decidere, acquisire dettagliati chiarimenti circa la praticabilità di un’ipotesi alternativa allo scarico di emergenza del cd. “troppo pieno” nella lama San Giorgio, contrastata dal Comune di Rutigliano; in particolare, circa la concreta fattibilità e i tempi (se prevedibili) del riutilizzo delle acque reflue provenienti dall’impianto di depurazione di Casamassima ad uso irriguo emersa dal tavolo tecnico; Ritenuto di onerare di tali chiarimenti il Dirigente della Sezione Risorse idriche della Regione Puglia, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere entro e non oltre 60 (sessanta/00) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presentetar-ricorso-inammissibile-1 ordinanza».

Il presidente della seconda sezione del Tar Puglia, Orazio Ciliberti, ci aveva visto bene, nel senso che voleva capire se ci fosse davvero una alternativa allo scarico nella lama incaricando il rappresentante della regione a relazionare in merito e rinviando la questione all’udienza del 17 dicembre 2024. Tutto questo “al fine del decidere”.

La regione e il comune hanno presentato, entro i termini, relazioni su quanto chiesto dal giudice amministrativo e, nell’udienza in cui doveva decidere quale posizione prendere dopo aver avuto nelle mani le due tesi, ovviamente contrapposte, lo stesso giudice ha deciso di dichiarare “inammissibile” il ricorso. Se il ricorso era inammissibile perché quel giudice avrebbe disposto «incombenti istruttori» alle parti? Aveva nella mani le due tesi, quella della regione e quella del comune, da lui stesso richieste e, anziché decidere quale delle due dovesse aver ragione, ha deciso di non procedere oltre dichiarando il ricorso “inammissibile”. Perché il ricorso nella seconda udienza era ammissibile fino al punto da chiedere approfondimenti alle parti “al fine del decidere” e alla terza udienza, anziché prendere una decisione, il Tar ha annullato tutto dichiarando “inammissibile” quello stesso ricorso? E’ davvero strano, o meglio, strambo, quello che è successo. Un simile comportamento potrebbe essere seriamente redarguito dal Consiglio di Stato nel caso il comune impugnasse questa sentenza. Di fronte a simili contraddizioni l’amministrazione Valenzano dovrebbe fare appello, anche perché ci sono elementi che, nel merito, metterebbero il ricorso su una buona china.
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L’ottemperanza di tutte le condizioni ambientali poste dal comitato Via regionale per il parere favorevole alla esclusione della procedura Via vera e propria è stata posta come conditio sine qua non; tutte le condizioni ambientali dovevano, e devono, essere ottemperate, pena, la decadenza del parere favorevole e la conseguente sottoposizione del progetto alla valutazione di impatto ambientale.

Le condizioni ambientali sono state tutte ottemperate? No. L’AqP non ha ottemperato a tutte le condizioni poste dal comitato Via regionale e questo lo ha certificato la stessa regione. «Si precisa che, come specificato nella DD n. 45/2022, l’efficacia delle valutazioni e decisioni rese con la D.D. n. 39 rimane subordinata all'ottemperanza di tutte le prescrizioni ivi impartite. Ad oggi non si registrano sviluppi procedimentali in merito alla verifica delle condizioni non ottemperate», questa è stata la risposta del funzionario e del dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali della regione Puglia che mi è stata recapitata via PEC il 16 settembre dell’anno scorso. Risposta data a seguito di una mia richiesta di informazioni e accesso agli atti inviata tre giorni prima. Avevo chiesto se l’AqP avesse «ottemperato alle sette condizioni ambientali non ottemperate indicate nell'atto dirigenziale n. 45 del 16.02.2022».

Fino al giorno della risposta, cioè al 16 settembre 2024, alla sezione autorizzazioni ambientali della regione non risultavano procedimenti circa la verifica delle condizioni ambientali non ottemperate, il che significa che, fino a quel momento, le sette condizioni non erano ancora state ottemperate. Se ad oggi la situazione dovesse essere ancora quella, cioè la mancata, completa, ottemperanza delle condizioni ambientali, dovrebbe essere decaduto, non più efficace, il parere della regione che ha escluso la Via. Questo è un fatto importante, non riguarda l’opposizione “ideologica” allo sversamento in lama; qui siamo di fronte a un fatto tecnico-amministrativo e procedurale che inficia la validità della determina regionale n. 39/2021 la cui efficacia, come scrivono il funzionario e il dirigente della sezione autorizzazioni ambientali della regione, «rimane subordinata all'ottemperanza di tutte le prescrizioni ivi impartite».

Ora, se la situazione oggi dovesse essere -come credo che sia- quella della non completa ottemperanza delle condizioni ambientali, il comune di Rutigliano avrebbe buon gioco in appello contro la sentenza di “inammissibilità” del ricorso di cui si è accennato più su. L’auspicio, dunque, è che l’amministrazione comunale proceda in appello contro quella sentenza, altrimenti vanificherebbe non solo tutti gli sforzi fatti sul piano legale, ma anche le battaglie e il sentimento dei cittadini che non vogliono vedere scorrere la fogna depurata sul proprio territorio, nella sua parte più bella sul piano paesaggistico e ambientale.

 

 

Commenti  

 
-2 # Non capisco 2025-02-20 16:34
Quale sindaco doveva farlo?
Valenzano o Romagno
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+7 # Vecchio stile 2025-02-20 08:46
Perché il comune nn fa chiarezza su questa cosa ? Troppo silenzio ....
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+5 # Rx 28 2025-02-19 14:32
Quando c’era Bobby tutto questo non succedeva
Manchi Robe
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+6 # cittadino 2025-02-19 13:02
La giustizia,il buonsenso,la natura vera non green, i cittadini,la fogna culturale,inchi no
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+10 # Il Che 2025-02-19 08:47
Il Direttore segue dall'inizio la vicenda e chi meglio di lui può sapere e capire!!
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-7 # Xxlive 2025-02-18 18:20
Direttore, ma quale è il suo curriculum nel settore giudiziario?
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+4 # il direttore 2025-02-18 18:23
nel "settore giudiziario" o in quello della giustizia amministrativa. Mi dica.
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