Basamento per antenna, il comune vince al Consiglio di Stato la Inwit demolisce
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- Pubblicato Martedì, 20 Agosto 2024 19:06
- Scritto da Gianni Nicastro
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di Gianni Nicastro
Con la liquidazione delle spese all’avv. Raffaella Diomeda, legale del comune al Consiglio di Stato così come al TAR, avvenuta qualche giorno fa, si è conclusa la vicenda del contenzioso amministrativo tra la Inwit e il comune di Rutigliano. Un contenzioso che si è risolto con la vittoria del comune sulla società che costruisce infrastrutture wireless per le telecomunicazioni elettroniche.
La questione ha riguardato l’installazione di una stazione radio base con palo, antenna e relative strutture e attrezzature, a ridosso di Piazza dei Bersaglieri, a una cinquantina di metri a monte della grande antenna con tre gestori presente da anni nella rotatoria.
La richiesta di autorizzazione all’installazione della sua stazione radio base la Inwit l’ha inviata al comune a gennaio 2023. Ad aprile successivo la stessa società ha chiesto il parere di competenza che il comune ha diniegato e, successivamente, con una serie di atti, ha annullato la pratica edilizia relativa all’installazione. Tre mesi dopo la Inwit ha fatto ricorso al TAR Puglia impugnando gli atti di diniego e, in quella sede, ha avuto ragione sia nella fase cautelare che nel merito con una sentenza favorevole.
Il comune, contro quella sentenza, ha fatto ricorso al Consiglio di Stato e a novembre ha indirizzato alla Inwit una ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, che nel frattempo la Inwit aveva modificato costruendo il basamento in cemento armato con inglobato un cerchio di bulloni che sarebbero serviti a fissata l’antenna. Il Consiglio di Stato a novembre 2023 ha dato ragione al comune con la sospensione dell’efficacia della sentenza del TAR favorevole alla Inwit e fisando l’udienza di merito a maggio 2024. Nell’udienza di merito del 23 maggio scorso i giudici di appello hanno definitivamente dato ragione al comune annullando la sentenza del TAR; a quel punto la Inwit ha dovuto eseguire l’ordinanza di abbattimento e così è stato. Qualche giorno fa, infatti, la società in questione ha demolito il basamento.
Al di là della soddisfazione di vedere un comune vincere la battaglia legale contro una società che costruisce infrastrutture di telefonia mobile, che la legge equipara alle opere di urbanizzazione primaria, quindi difficilmente opinabili, la sentenza del Consiglio di Stato è estremamente importante perché valorizza la capacità del comune -di Rutigliano come in generale- di pianificare e regolamentare le installazioni delle stazioni radio base. La presenza del regolamento per l’installazione delle antenne, del Piano di installazione comunale (PIC), strumento tecnico che individua i siti pubblici su cui installare antenne preferenzialmente proposti alle società telefoniche, fa in modo che le stesse società telefoniche tengano debitamente in conto questi siti senza avanzare problemi di imposizione da parte del comune. La Inwit, nel suo ricorso al TAR, ha sollevato proprio questo tipo di problema, che il comune volesse imporre, anche indirettamente, i siti ai gestori disattendendo il Codice delle Comunicazioni, legge a capo di tutta la materia che fa divieto assoluto ai comuni di negare le autorizzazioni o i permessi, di imporre qualsiasi cosa o porre limiti di esposizione o di qualsiasi altro tipo. In virtù del Codice, gli uffici tecnici e le amministrazioni comunali temono il contenzioso con i gestori telefonici che riguarda le loro installazioni, per paura di perdere e anche di essere chiamati a risarcire i danni. Ma così, spesso, non è e Rutigliano lo ha dimostrato per ben due volte (la prima volta nel 2004 contro la Wind): con gli argomenti giusti, le società telefoniche e le loro propaggini infrastrutturali non sempre hanno ragione e possono soccombere nei tribunali amministrativi.
La sentenza del Consiglio di Stato, emanata nell’udienza del 23 maggio scorso, e pubblicata il 4 giugno successivo questo, infatti, dice: “Conclusivamente va ribadito che la giurisprudenza ha chiarito che la sussistenza dei seguenti presupposti costituisce condizione di legittimità dei regolamenti comunali e delle relative cartografie*: a) indicazione di aree meramente preferenziali; b) elaborazione di un piano di concerto tra operatori e comuni per il tramite di società specializzata; c) garanzia di copertura dei servizi richiesti (...). Risulta al Collegio che nel caso di specie detti presupposti sussistano, con la conseguenza che l’operato dell’amministrazione debba ritenersi rispettoso dell’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001.
28. L’appello comunale deve essere dunque accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado deve essere rigettato con conferma degli atti impugnati dinnanzi al TAR.
29. La particolarità della controversia impone l’integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi di cui in N. 08623/2023 REG.RIC. motivazione e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso di primo grado. Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2024”.
Dunque, a parità di condizioni e di copertura è legittimo che il comune concerti con i gestori i siti che derivano dal PIC proposti in modo preferenziale. Una vittoria per il comune di Rutigliano e una sentenza che farà giurisprudenza utile a tanti altri comuni che abbiano, però, regolamento e Piano di Installazione comunale, in assenza dei quali le società telefoniche fanno quello che vogliono senza dar conto a nessuno.
*Il grassetto è dell'autore dell'articolo
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