Il Prefetto dà ragione al sindaco sulla base di un rimando non vero al parere del CdS
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- Pubblicato Venerdì, 12 Maggio 2023 13:17
- Scritto da Gianni Nicastro
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di Gianni Nicastro
Il sindaco e il segretario del comune di Rutigliano, il 9 maggio scorso, hanno scritto al Prefetto di Bari per chiedere un parere su «L’art. 45, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sul Consiglio comunale (All. 2), in aderenza e conformemente allo Statuto comunale, prevede che “Alla seduta di seconda convocazione che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno due gorni dopo quella andata deserta , le deliberazioni sono valide purché intervenga almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati”».
Già aver chiesto un parere al Prefetto su quello che è successo nel consiglio comunale del 5 maggio scorso significa che il dubbio è venuto anche al segretario comunale e al sindaco. Ma, al di là di questo, come ha risposto il prefetto?
Ieri alle 22:37 sulla pagina Facebook di PD Rutigliano è apparso un commento firmato da sette consiglieri di maggioranza dal titolo “IL PREFETTO DI BARI CONFERMA LA VALIDITA’ DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 5 MAGGIO”.
E’ vero, il Prefetto, nella giornata di ieri ha risposto approvando la linea del segretario comunale di Rutigliano su tutti i fronti, quindi legittimando l’operato del segretario e della maggioranza pur non avendo il potere di legittimare la validità degli atti e delle sedute consiliari, questo spetta ai Tar e, in seconda istanza, al Consiglio di Stato (CdS).
Intanto il Prefetto si esprime sul computo del sindaco, dicendo che il sindaco va computato, senza che nessuno in consiglio comunale abbia messo in discussione che il sindaco vada computato nel quorum strutturale, lo ha detto anche il segretario nella sua giustificazione alla validità della seduta in quel consiglio comunale; e neanche, nella richiesta di parere, è stato posto un quesito preciso sulla questione del sindaco. Il nocciolo di quella richiesta è la conferma o no che la metà più uno sia 9 e, in effetti, così sindaco e segretario concludono la richiesta in questione.
Come risponde il Prefetto all’unico quesito posto dal sindaco e dal segretario? Così: “Stante il disposto di cui al precitato art. 45, comma 1, del Regolamento del Consiglio comunale di codesto Ente, in forza al quale “Alla seduta di seconda convocazione (…) le deliberazioni sono valide purché intervenga almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati” e tenuto conto del numero dispari dei consiglieri (diciassette), le predette sedute consiliari sono da considerarsi regolarmente costituite laddove siano presenti nove consiglieri assegnati Sindaco compreso, salvo diversa espressa previsione regolamentare”. Al paragrafo successivo il Prefetto scrive: “A tal proposito giova rimarcare la giurisprudenza consolidata ed il precitato parere del Consiglio di Stato, Sezione I, n. 129/2021 secondo il quale* il calcolo della maggioranza assoluta dei collegi formati da un numero dispari dei membri, implica pacificamente che la metà più uno sia data dal numero che, raddoppiato, supera il totale dei componenti almeno per una unità”.
Ora, questo paragrafo, che è quello più importate della risposta del Prefetto, rimanda a una “giurisprudenza consolidata” in generale, senza citare almeno una sentenza; mentre l’unica citazione giurisprudenziale che fa è quella del “precitato parere del Consiglio di Stato, Sezione I, n. 129/2021”. Questa riferimento al parere 129/2021 del CdS è falso, perché nelle dodici pagine di quell’autorevole parere non esiste nessun passaggio che riporti quel tipo di calcolo, cioè al calcolo sulla base del quale il segretario comunale ha validato la seduta del consiglio del 5 maggio scorso.
Nel suo parere, anzi, il CdS dice esattamente il contrario: “La seconda questione sottoposta dal Ministero all’esame di questo Consiglio verte sul criterio di calcolo dell’arrotondamento nel caso in cui la maggioranza richiesta per la deliberazione sia definita dalla norma indicando una frazione (un terzo, due terzi, etc.) del numero complessivo dei componenti (che è variabile in funzione della classe demografica di appartenenza dell’ente locale) e il risultato della divisione del numero dei componenti l’organo collegiale (o dei consiglieri assegnati) dia un resto in decimali; se, cioè, in tali casi, si debba fare uso dell’arrotondamento per difetto, alla cifra inferiore, o per eccesso, a quella superiore”.
Quindi, l’arrotondamento non è solo riferito alle “frazioni”, come ha sostenuto il segretario nell’ultimo consiglio e, insieme al sindaco, nella richiesta di parere alla Prefettura del 9 maggio scorso; il riferimento è anche alla semplice “divisione del numero dei componenti l’organo collegiale (o dei consiglieri assegnati)”, come hanno sostenuto i consiglieri di opposizione nello stesso consiglio comunale.
E l’arrotondamento come? In difetto o in eccesso? Risponde sempre il parere del CdS in questione: “Con la precisazione che il criterio aritmetico dell’arrotondamento al numero intero più vicino, con troncamento delle cifre decimali inferiori allo 0,50, non deve mai condurre al raggiungimento di una cifra inferiore al quorum stabilito dalla legge (Cons. Stato, Sez. V, 5 settembre 2012, n. 4694)”. Dunque: “La preferenza per l’arrotondamento per eccesso trova peraltro un ampio riscontro nella giurisprudenza, secondo la quale “nei casi in cui il computo del quorum costitutivo o deliberativo previsto da norme di rango primario o secondario per la valida deliberazione di provvedimenti collegiali conduca all’individuazione di una cifra decimale, l’arrotondamento deve essere operato per eccesso all’unità superiore, dal momento che la soluzione contraria dell’arrotondamento per difetto all’unità inferiore, con il troncamento delle cifre decimali, ridurrebbe la soglia di maggioranza al di sotto di quella normativamente richiesta”.
Ancora: “Al secondo quesito la Sezione risponde dunque che, in assenza di indicazioni normative espresse di segno diverso, nel caso in cui il risultato della divisione del numero dei componenti l’organo collegiale (o dei consiglieri assegnati) dia un resto in decimali, debba optarsi sempre per l’arrotondamento per eccesso alla cifra intera superiore”.
Questo dice il parere 129/2021 del CdS, non dice quello che ha scritto il Prefetto. Il parere del CdS dà pienamente ragione all’opposizione, checché ne dica il PD Rutigliano.
Rimane il fatto, infine, che né il segretario comunale, né il presidente del consiglio, né il sindaco né i nove consiglieri di maggioranza e neanche il Prefetto, hanno detto, o scritto, qual è la “metà dei consiglieri assegnati al Comune” di cui parla l’art. 5 del regolamento del consiglio comunale di Rutigliano senza la quale metà “Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all’ordine del giorno” come ancora statuisce il primo periodo dell’art. 45 citato. Ma il sindaco e il segretario comunale hanno interrogato il Prefetto, nella loro richiesta, solo sul secondo periodo dell’articolo 45, quello della metà più uno; e il Prefetto ha pedissequamente ragionato solo sul secondo periodo, guardandosi bene dal definire il primo periodo.
E questo, ritengo, per un fatto semplicemente matematico: se la metà più uno della seconda convocazione è 9, la semplice metà della prima convocazione deve -perché si possa deliberare- necessariamente essere 8. Chiedo al segretario comunale, al sindaco e al PD Rutigliano se riescono a sostenere che la metà di 17 sia 8.
*Grassetto e sottolineato sono dell'autore dell'articolo
La richiesta del sindaco e del segretario.
La risposta del Prefetto.
Il parere 129/2021 del Consiglio di Stato.
Commenti
Il parere del Ministrero del'interno che hai linkato è del 2020, quindi prima del parere del CdS n.129/2021 che ha fatto definitivamente chiareza, almeno per ora, sull'arrotondam ento "sempre" in eccesso quando il numero dei consiglieri sia dispari e la metà produca decimali che non vanno mai decurtati come succede con l'arrotondament o in difetto (quello che ha applicato il segretario comunale di Rutigliano). E, comunque, il "tuo" parere si riferisce al "quorum deliberativo necessario al fine dell'approvazio ne delle modifiche ai regolamenti comunali" non alla validità delle sedute consiliari, cioè al numero legale perchè siano valide al momento della loro apertura. Ancora, la "metà più uno" data dal numero che, raddoppiato, supera il totale dei componenti almeno per un'unità produce lo stesso risultato dell'arrotondament o in eccesso, come ho già spiegato nel penultimo articolo sull'argomento. Per questo il CdS ha eliminato il calcolo col "nurero raddoppiato" e ha optato per l'arrotondament o in eccesso "sempre".
No, ma credo non sia necessario essere laureti in legge per leggere il parere di un prefetto. E, comunque, io il parere del CdS me lo sono letto e quello che dice il prefetto non l'ho trovato. Magari se lo legga lei e se lo trova, me lo fa vedere e io faccio l'errata corrige e chiedo anche scusa.
DA OGGI IN POI LA META' DI 17 E' 8
GIOCATE 17-8 A BARI