Il preavviso di fermo amministrativo è impugnabile
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- Pubblicato Lunedì, 30 Novembre -0001 00:49
- Scritto da Sportello dei Diritti
Stop Equitalia
Il preavviso di fermo amministrativo è impugnabile
Il contribuente dev'essere messo in grado di difendersi dall'agente della riscossione
Il preavviso di fermo amministrativo è regolarmente impugnabile di fronte alla giustizia tributaria poichè è il provvedimento con il quale si mette al corrente della procedura coattiva avviata dall'agente della riscossione nei confronti del contribuente. A stabilirlo con la sentenza n. 662 del 2 settembre 2014, la Commissione tributaria regionale di Catanzaro che nel rigettare il ricorso della società di riscossione che lamentava il difetto di legittimazione attiva della società ad agire contro la misura, ha confermato il verdetto della corte di primo grado evidenziando la non condivisibilità della tesi sostenuta dal fisco riguardo la non impugnabilità della comunicazione di avvio notificata al contribuente preliminare al fermo perché il preavviso di fermo consiste nella comunicazione al debitore dell'avvenuta adozione del provvedimento di fermo, i cui soli effetti (e cioè l'iscrizione dello stesso nei pubblici registri) sono posticipati di 20 gg.
Ma v'è di più: l'art. 86 distingue due fasi del procedimento relativo al fermo: fasi distinte e separate, logicamente e cronologicamente: la prima riguarda l'adozione del provvedimento (art. 86, primo comma: decorso inutilmente il termine di cui all'art. 50, comma 1 il concessionario può disporre il fermo...). La seconda fase (che, riprendendo una vecchia distinzione delle vari fasi in cui si articola il procedimento amministrativo, potremmo chiamare integrativa dell'efficacia del provvedimento) riguarda l'esecuzione del provvedimento già emanato: art. 86 II° comma : "Il fermo si esegue mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone.
Per il Collegio da tutto cio' deriva che il preavviso, essendo comunicazione dell'avvenuta adozione del fermo è immediatamente lesivo dei diritti e interessi dei debitore e, perciò, immediatamente impugnabile".Un ulteriore chiarimento da parte della Giustizia Tributaria - rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” - che pone le basi per maggiori garanzie per il contribuente nei confronti delle azioni di Equitalia.
Giovanni D’AGATA