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LA GALLUCCI INSISTE, CONTINUA A NON PUBBLICARE GLI ABUSI EDILIZI

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di Gianni Nicastro


Stamattina è stata pubblicata all’albo pretorio online (al n. 157) la “comunicazione degli abusi edilizi mese dicembre 2012. Elenco degli abusi”, ma se si clicca sul link quello che si apre non è l’elenco degli abusi edilizi, ma solo la lettera qui sopra pubblicata. Il segretario comunale continua, dunque, ad impedire ai cittadini la possibilità di consultare all’unico albo pretorio disponibile, quello online, un documento che la legge vuole sia integralmente pubblicato.

Questo è quello che dice il comma 7 dell’art. 31 del DPR 380/2001 che lo stesso segretario cita nella sua comunicazione: "7. Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione e trasmette i dati anzidetti all'autorità giudiziaria competente, al presidente della giunta regionale e, tramite l'ufficio territoriale del governo, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

Il comportamento della dott. Gallucci oggi è ancora più incomprensibile alla luce dei recenti provvedimenti del governo Monti sulla lotta alla corruzione nella pubblica amministrazione e all’attuazione della trasparenza e della piena accessibilità ai documenti amministrativi. Tre giorni fa il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo di “riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, da parte delle pubbliche amministrazioni”. Questi alcuni passaggi:

Art. 1
Principio generale di trasparenza
1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione
e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche .


Art.2
Oggetto
1 . Le disposizioni del presente decreto individuano gli obblighi di trasparenza e le modalità pe r
la sua realizzazione.
2. Ai fini del presente decreto, per pubblicazione si intende la pubblicazione, in conformità all e
specifiche e alle regole tecniche di cui all'allegato A, nei siti istituzionali delle pubblich e
amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati, cui corrisponde il diritto di chiunqu e
di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione .

Art.3
Pubblicità e diritto alla conoscibilità
1. Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della
normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli
, di fruirne gratuitamente, e d i
utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7 del presente decreto .

Art.4
Limiti alla trasparenza
1. Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, di
cui all'articolo 4, comma 1, lett . d) ed e) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, comportano
la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonché il loro
trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i
motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 nel rispetto dei principi sul
trattamento dei dati personali .

Art.5
Accesso civico
1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare
documenti, informazioni o dati, comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in
cui sia stata omessa la loro pubblicazione .
2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della
trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1 che si pronuncia
sulla stessa.
3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento ,
dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero
comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto
richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesto risultano già pubblicati nel rispetto
della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento
ipertestuale.


Noi speriamo che la dott.ssa Gallucci si informi, legga bene la normativa -sia vecchia che nuova- che obbliga la pubblicazione degli atti. Nel frattempo chiediamo alla parte politica, al sindaco, all’amministrazione e al consiglio comunale, di fare chiarezza sulla vicenda della pubblicazione dei documenti amministrativi all’albo pretorio online e sul diniego del diritto di accesso agli atti praticato dal segretario comunale.

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