IL SEGRETARIO COMUNALE NEGA A RUTIGLIANOONLINE L’ACCESSO AGLI ATTI
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- Pubblicato Martedì, 22 Gennaio 2013 10:19
- Scritto da Gianni Nicastro
di Gianni Nicastro
Sul piano della trasparenza e del diritto all’accesso ai documenti amministrativi a Rutigliano siamo messi piuttosto male. Il segretario comunale, dott.ssa Floriana Gallucci, nega i documenti a chi ne fa richiesta o, perlomeno, li nega a Rutiglianoonline, omette di pubblicare all’albo pretorio atti importanti -come l’elenco degli abusi edilizi- i cui dati per legge devono essere pubblicati. Questo articolo muove non solo dalla denuncia di un comportamento "opaco" assunto dal segretario comunale di Rutigliano sulla trasparenza e il diritto dei cittadini a sapere cosa dice un atto pubblico e quali sono gli effetti che determina sul territorio e sulle persone, muove anche dalla necessità di indagare se questo comportamento sia legittimo o no. Propomiamo qui qualcosa di più di un punto di vista, che non è solo il nostro.
I FATTI
L’associazione Rutiglianoonline, attraverso il suo presidente, a novembre scorso ha fatto richiesta formale di avere copia di alcuni atti amministrativi e di avere una semplice ed elementare informazione circa un ricorso al TAR di una azienda privata contro provvedimenti comunali e regionali, ricorso che ha visto il comune costituito in giudizio e che quell’azienda ha perso. Rutiglianoonline ha richiesto anche che sia ripristinata la pubblicazione dell’elenco degli abusi edilizi all’albo pretorio online con tutti i relativi dati, così come obbliga l’art. 31 comma 7 della legge 380/2001 e così come era avvenuto fino a circa sei mesi fa e come è sempre stato quando c’era l’albo pretorio cartaceo.
La risposta a tutte le richieste è stata negativa, no! Diniego assoluto su tutti i fronti. Non è possibile venire a conoscenza di atti e informazioni pubbliche, averne copia e contezza come se sul comune avessero qualcosa da nascondere. Non sappiamo se il segretario Gallucci abbia avocato a sé tutte le risposte alle richieste di documenti provenienti dai cittadini, di sicuro ha voluto lei, personalmente, rispondere a quelle fatte da Rutiglianoonline, esautorando l’autonomia di figure dirigenziali di due uffici comunali, figure alle quali quelle richieste erano precisamente indirizzate: l’ing. Erminio D’Aries (ufficio tecnico), e la dott.ssa Ada Lombardo (ufficio contenzioso).
LE RICHIESTE, in sintesi
Oltre alla pubblicazione dei dati degli abusi edilizi, richiesta il 2 novembre scorso, il 14 successivo la richiesta è stata quella di avere copia di una ordinanza di abbattimento e ripristino dello stato dei luoghi di un abuso edilizio piuttosto grave sul piano ambientale e paesaggistico, una ordinanza emessa nel lontano 1998 e mai eseguita (vicenda sulla quale stiamo preparando un’inchiesta). Su questa stessa vicenda abbiamo chiesto all’ufficio contenzioso di sapere se il privato responsabile di quell’abuso edilizio avesse impugnato la sentenza del TAR, che gli ha dato torto, relativa al ricorso più su citato.
Il 15 novembre abbiamo chiesto di avere copia del computo metrico del progetto delle tre sculture di piazza Colamussi che la Soprintendenza ha sfrattato, dal quale si potrebbe evincere chi ha ragione, se il comune o la Soprintendenza, circa la presenza o meno di quelle sculture nel progetto approvato in linea di massima dalla stessa soprintendenza. Le richieste hanno, dunque, riguardato atti pubblici, di una pubblica amministrazione, relativi a vicende di interesse precipuamente pubblico.
LE RISPOSTE
Sull’elenco degli abusi edilizi la Gallucci si appella al Garante della privacy e alle sua Linee guida “in materia di trattamento dei dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali”, linee pubblicate sulla G.U. n. 120 del 25 maggio 2007. Sulla base, quindi, di quelle linee il segretario ha ritenuto “di non consentire online la consultazione dei dati sensibili contenuti nell’elenco, atteso che essi possano recare danno alla vita di relazione o sociale dell’interessato”. Una risposta che sconcerta non solo perché esula dal ruolo di un segretario comunale la tutela “alla vita di relazione o sociale” di chiunque, sconcerta proprio alla luce di quello che dice lo stesso Garante nelle Linee guida da lei citate. “Nel rispetto di eventuali (e, allo stato, rare) disposizioni di legge -dice il Garante- o di regolamento che impongano specificamente la messa a disposizione su Internet di dati personali per puntuali periodi, l'ente può trovarsi di fronte all'esigenza di stabilire in via amministrativa per quali congrui periodi di tempo mantenere in rete documenti contenenti dati personali. In tal caso l'ente, dopo aver valutato se è giustificato includere i documenti diffusi in eventuali sezioni del sito che li rendano direttamente individuabili in rete a partire anche da motori di ricerca esterni al sito stesso, deve individuare –opportunamente, con regolamento- periodi di tempo congrui rispetto alle finalità perseguite. Decorsi tali periodi, determinati documenti o sezioni del sito dovrebbero rimanere in rete, ma essere consultabili solo a partire dal sito stesso”.
Il Garante qui non vieta in nessun modo la pubblicazione di documenti contenenti dati sensibili (nome, cognome, abuso commesso, luogo dell’abuso…), dice esattamente il contrario. Parla del tempo che deve essere congruo in relazione alla pubblicazione dei documenti nella parte del sito web istituzionale direttamente accessibile in rete dai motori di ricerca esterni, da chi -in sostanza- ci possa arrivare attraverso una ricerca con Google. In altri termini, il documento non può essere “indicizzato”, può essere consultabile “solo a partire dal sito stesso”, ma per essere consultabile dal sito deve necessariamente essere pubblicato sul sito, se no come si fa a consultarlo.
Il concetto è chiaro, non si capisce come abbia fatto il segretario comunale a “ritenere di non consentire online la consultazione” quando il Garante stesso dice che gli atti “dovrebbero rimanere in rete, ma essere consultabili solo a partire dal sito stesso”.
Sulla richiesta di avere copia dell’ordinanza e del computo metrico il diniego è stato motivato col richiamo alla legge 241/90. Rispettivamente queste sono le risposte: “In riferimento all’oggetto per comunicarle che non si può accordare al rilascio dei documenti sulla base dei richiamati articoli 22 della L. 241/90 e 4 del d.P.R. 184/06”, “Si ritiene che il generico interesse al controllo della trasparenza e della legittimità dell’azione amministrativa risulta essere non sufficiente a consentire l’accesso agli atti amministrativi”.
Di fronte a una richiesta di accesso agli atti, dunque, la “bibbia” del segretario comunale è, sostanzialmente, l’art. 22 della 241/90, come se non esistesse il “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D. Lgs. 267/2000)”, come se non esistessero organi preposti al controllo come la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi i cui pareri -espressi in più occasioni- dicono esattamente il contrario di quello che dice il nostro segretario comunale.
Ecco l’art. 10 del Testo unico, la “bibbia” della Commissione: “Diritto di accesso e di informazione. 1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici (…); 2. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi (…), assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione”.
Per La legge gli atti di una amministrazione comunale sono pubblici senza se e senza ma, non solo. Il comune deve assicurare “il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione”, l’accesso in generale significa che questo diritto non è sottoponibile a nessuna, particolare, condizione. Ed è precisamente di questo avviso la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi che è “l'organismo preposto alla vigilanza sull'attuazione del principio della piena conoscibilità e trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione (da www.governo.it/presidenza/dica/4_accesso/funzioni.html).
Di seguito alcune pronunce della Commissione che spiegano cos’è il diritto di accesso ai documenti amministrativi, tratte dal “Supplemento al volume ‘L’accesso ai documenti amministrativi’ n. 15, 2012”. Si tratta del “Massimario” 15.1 la cui intestazione porta la dicitura “Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo”:
Diritto d’accesso di cittadino residente
Equiparabilità ad un’azione popolare
Il diritto di accesso agli atti degli enti locali del cittadino-residente non è condizionato alla titolarità in capo al soggetto accedente di una situazione giuridica differenziata, atteso che l’esercizio di tale diritto è equiparabile all’attivazione di un’azione popolare finalizzata ad una più efficace e diretta partecipazione del cittadino all’attività amministrativa dell’ente locale e alla realizzazione di un più immanente controllo sulla legalità dell’azione amministrativa. Non è, pertanto, possibile subordinare il diritto di accesso del cittadino-residente alla dimostrazione della titolarità di un interesse giuridicamente rilevante.
(Parere espresso dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 13 settembre 2011)
Acceso di cittadino residente
Irrilevanza della titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente
ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto
Nel caso in cui l’istante sia un cittadino residente nel comune, il diritto di accesso non è soggetto alla disciplina dettata dalla legge n. 241/90 - che in effetti richiede la titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto - bensì alla speciale disciplina di cui all’art. 10, co. 1, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), che sancisce espressamente ed in linea generale il principio della pubblicità di tutti gli atti ed il diritto dei cittadini di accedere agli atti ed alle informazioni in possesso delle autonomie locali, senza fare menzione alcuna della necessità di dichiarare la sussistenza di tale situazione al fine di poter valutare la legittimazione all’accesso del richiedente.
Il cittadino residente può accedere agli atti amministrativi dell’ente locale di appartenenza senza alcun condizionamento alla sussistenza di un interesse personale e concreto e senza necessità della previa indicazione delle ragioni della richiesta.
(Parere espresso dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 10 maggio 2011)
Specificità del diritto di accesso dei cittadini residenti
Prevalenza delle disposizioni di cui all’articolo 10 del d.lgs. n. 267 del 2000 -
Applicazione solo in via suppletiva delle norme contenute nella l. n. 241/90
Per quanto riguarda la legittimazione all’accesso dei cittadini residenti, siano essi persone fisiche, associazioni o persone giuridiche, il principio fondamentale che informa l’applicazione dell’art. 10 del TUEL. è quello di “specialità”: il legislatore ha, cioè, adottato una disciplina specifica per gli enti locali versata nel TUEL, approvato con il d.lgs. n. 267/2000. Tale specialità comporta, in linea generale, che le norme contenute nella l. n. 241/90 si applicano solo in via suppletiva, ove necessario, e nei limiti in cui siano compatibili con il TUEL. Mentre l’art. 22, comma 1, lett. b), l. n. 241/90 prevede che la legittimazione all’accesso spetti soltanto ai soggetti titolari di un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”, l’art. 10 del TUEL non stabilisce invece alcuna restrizione e si limita a prevedere l’esistenza di un’area di atti (non precisata) il cui accesso o è assolutamente precluso per legge o è differibile (tale essendo l’effetto pratico della necessaria dichiarazione del Sindaco) nei casi previsti da un apposito regolamento, a tutela della riservatezza. I diversi contenuti delle due disposizioni citate caratterizzano la specificità del diritto di accesso dei cittadini comunali configurandolo alla stregua di un’azione popolare che non deve essere accompagnata né dalla titolarità di una situazione giuridicamente rilevante né da un’adeguata motivazione.
(Parere espresso dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 15 marzo 2011)
Di fronte alla richiesta di accesso agli atti fatta da un cittadino residente nel comune di Rutigliano, la dott.ssa Floriana Gallucci, dunque, deve rispondere sulla base del TUEL, non sulla base della 241/90, deve cioè soddisfare quella richiesta senza proferire parola alcuna, tanto meno risposte di quel tipo. A meno che, la dott.ssa Floriana Gallucci, sull’argomento non abbia un suo personale “Massimario” o ritenga il suo parere superiore a quello di un organo di governo nazionale come la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.
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