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ICI. RIAPERTURA TERMINI, IL DOTT. CHIANTERA CHIARISCA

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Alcuni punti fermi, alcune supposizioni e alcune domande sull’argomento della mancata riapertura dei termini, nella speranza che il dott. Chiantera voglia intervenire per chiarire meglio quanto da Lui dichiarato.

Ritengo che il regolamento approvato/non approvato il 30 giugno avrebbe dovuto stabilire criteri e modalità di riapertura dei termini per la presentazione delle dichiarazioni relative all’ ICI dovuta sulle aree edificabili per le annualità 2005-2010 e per il relativo pagamento del tributo dovuto; ciò, in quanto, la maggior parte dei contribuenti non avevano provveduto ad assolvere il tributo negli esercizi di competenza a causa della incertezza finora registrata in merito ai valori imponibili da applicare.

A mio parere, la riapertura dei termini per l’ICI si sarebbe resa opportuna e giustificata in considerazione del fatto che, con delibera di Giunta n. 129 del 27/07/2010 erano stati stabiliti (su come è stato “costruito” il valore venale di alcune aree edificabili ho già espresso le mie perplessità) i valori di riferimento delle aree edificabili per tutte le annualità 2005/2010 e, pertanto, era necessario consentire la regolarizzazione nel rispetto dei principi di funzionalità, trasparenza e semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Il regolamento, si è adottato/si sarebbe potuto adottare in applicazione:
a) delle disposizioni dell’art. 13 della legge 27/12/2002 n. 289, il quale, al comma 1 stabilisce che, le regioni, province e comuni, con riferimento ai tributi propri, “possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione delle imposte e tasse loro dovute, nonché l’esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione dell’atto, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti”;

b) dell’art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 472 del 18/12/1997, il quale stabilisce la possibilità di consentire ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione tributaria, relativa agli anni arretrati, senza incorrere in sanzioni per la tardiva regolarizzazione, in base al seguente disposto: “non è punibile l’autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento”.

Il contribuente, quindi, per “regolarizzarsi” avrebbe dovuto predisporre una dichiarazione integrativa da presentare entro il termine non inferiore a 60 giorni decorrenti da quelli di pubblicazione/comunicazione del regolamento.
Con la presentazione delle dichiarazioni si sarebbe dovuto dar avvio ad una pesante e corposa attività di verifica delle dichiarazioni integrative e di verifica dei versamenti eseguiti ai fini della riapertura dei termini (poi, in caso di omesso o ritardato pagamento, si sarebbe dovuto notificare nuova cartella di pagamento, ecc., ecc.).

Ma chi avrebbe dovuto ricevere queste dichiarazioni integrative?
Il Comune di Rutigliano poteva gestire, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lett. b del d.lgs. n. 446/97" direttamente la parte relativa alla riscossione ed all'accertamento dei tributi avvalendosi delle sotto elencate modalità, deliberate dai rispettivi consigli comunali, nei propri regolamenti:
- in economia (gestione diretta del comune) anche in associazione con altri enti locali;
- affidamento mediante convenzione ad azienda speciale;
- affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- affidamento in concessione mediante procedura di gara ai soggetti, iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Il Comune di Rutigliano -valutati e congruamente motivati gli obiettivi d’interesse pubblico, i vantaggi di economicità e di efficienza e preso atto di una analisi dettagliata dei costi e dei benefici derivanti (come prevede la legge)- ha deciso di affidare in concessione con gara d’appalto le attività di accertamento e riscossione dell’ICI alla Censum Srl con sede a Rutigliano il cui Presidente è Vito Redavid.

Quindi la risposta alla domanda è la seguente: le domande integrative, per il tramite il Comune, e le verifiche conseguenti avrebbero dovute essere prese in carico della Censum Srl. Ma il contratto con la Censum Srl prevedeva l’incarico di svolgere anche le attività straordinarie di regolarizzazione del tributo oggetto del regolamento? Ma il contratto con la Censum Srl prevedeva l’incarico di verificare le dichiarazioni integrative ed i versamenti eseguiti, entro i termini di decadenza fissati per ciascuna annualità? O, al contrario, il contratto/affidamento in concessione in essere con la Censum Srl prevedeva e prevede soltanto il compenso (12% del riscosso) sull’attività di accertamento e riscossione lCI con relativi interessi e sanzioni?
E se così fosse, è forse questo il motivo vero che ha impedito al Comune di definire con il regolamento la riapertura dei termini?

Ma, se ha affidato alla Censum Srl solo l’attività di accertamento e riscossione ICI, non contemplando o escludendo anche la possibilità di una riapertura dei termini, mi domando se il Comune ha agito secondo i dettami dello statuto del contribuente che afferma che: "nell’impostazione e nello svolgimento dell’attività tributaria risulta fondamentale la gestione dei rapporti con il contribuente, che deve essere improntata al rispetto dei principi di equità, chiarezza, trasparenza e piena informazione”.


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