Emergenza Covid, esposto al Prefetto contro l’ordinanza del sindaco di Noicattaro
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- Pubblicato Venerdì, 17 Aprile 2020 02:08
- Scritto da Avv. Paolo Tamburrino
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Dittatura del virus e sindaci “sceriffi”
che si muovono a passo di ordinanza
Gent. Direttore,
innanzitutto la ringrazio per avere concesso “voce” anche a chi, come me, non intende omologarsi al pensiero prevalente, se non quasi unico, di coloro che giustificano la totale sottomissione alla “dittatura” del virus.
Sono un Avvocato civilista, ho 58 anni ed esercito la mia libera professione a Bari anche se da alcuni anni risiedo in Noicattaro all’interno del complesso residenziale “Parchitello”.
Direttore, ci tengo a precisare che non svolgo attività politica e che questo mio intervento muove dalla personale esigenza di offrire dei chiarimenti che possano costituire un argine morale e giuridico avverso taluni provvedimenti pressapochisti quanto “creativi” adottati da taluni Sindaci in spregio alla normativa nazionale.
In data 16 e 17 marzo 2020, prima che venisse adottata la prima ordinanza di cui vi parlerò a breve, il Comune di Noicattaro, a mezzo della Polizia Municipale, impegnata in una inusuale attività di “controllo” all’interno del complesso privato di “Parchitello”, ha fermato per ben due volte mia moglie invitandola a rientrare nell’abitazione, la prima sostenendo che non potesse camminare in compagnia del figlio minorenne (anni 8) per recarsi insieme all’interno del box pertinenziale, la seconda sostenendo che non poteva trattenersi a svolgere attività motoria all’interno giardino privato pertinenziale alla propria abitazione.
Ho invitato, con nota inoltrata a mezzo PEC, rimasta priva di risposta, la Polizia Municipale ad attenersi alle regole dell’allora vigente DPCM dell’8.3.2020 nel quale è precisato all’art. 2, lettera G, che le attività sportive di base e le attività motorie in genere sono ammesse anche all’aperto, all’unica condizione che sia consentito il rispetto della distanza interpersonale di un metro. Ho rimarcato che qualora avessero proseguito nel perpetrare comportamenti illegittimi, avrei riferito alla competente Autorità Giudiziaria.
Anche il successivo DPCM del 9.3.2020, estensivo delle misure restrittive sull’intero territorio nazionale, ha ribadito la piana liceità dell’attività motoria all’area aperta, ponendo il divieto di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Se ciò non bastasse, con Circolare n.15350/117 del 12.3.2020 il Capo di Gabinetto del Ministro dell’Interno dott. M. Piantedosi, ha ribadito espressamente il diritto dei cittadini a svolgere attività sportiva e motoria all’aperto, purché nel rispetto della distanza interpersonale di un metro, rientrando tale diritto nelle situazioni di necessità.
Inoltre l’art. 35 del D.L. n.9 del 2.3.2020 ha previsto espressamente in materia di “ordinanze contingibili ed urgenti” che i Sindaci, a pena di inefficacia, non possano adottare tali ordinanze se in contrasto con le misure statali.
LA PRIMA ORDINANZA
Ciononostante, con ordinanza n. 28 del 18 marzo 2020 il Geometra Innamorato Sindaco di Noicattaro, senza preciso riferimento alla situazione epidemiologica locale e senza alcuna motivazione che giustificasse il provvedimento anche in termini di adeguatezza e proporzionalità, ha disposto fino al 3 aprile il divieto di svolgimento di ogni attività sportiva o motoria all’area aperta sul territorio comunale di Noicattaro.
Ebbene, se la normativa Statale consentiva specificatamente l’attività motoria, peraltro espressione del più ampio diritto costituzionale di cui all’art 16, è di tutta evidenza che il provvedimento sindacale, ben lungi dall’essere una mera specificazione delle regole nazionali, è stato adottato in palese contrasto con esse e quindi inefficace per espressa previsione di Legge. Di fatto, però, la succitata ordinanza ha continuato ad "intimorire" le persone che abitano nel Comune di Noicattaro dove i "messaggi" lanciati via internet, in dirette quotidiane su facebook, inneggiavano a sanzioni e linea dura. Con l’effetto che, tranne i fortunati possessori di cani, i comuni cittadini non cinofili sono stati costretti a restare reclusi in casa ormai da oltre un mese vivendo nel terrore di essere raggiunti oltre che dal Coronavirus, anche da sanzioni di comportamenti che non sarebbero affatto sanzionabili se si fosse fatta una buona volta chiarezza sulle norme statali vigenti in merito e relativa applicazione, dando ogni opportuna indicazione agli Agenti sul territorio ed in particolare alla Polizia Municipale di Noicattaro.
Pensiamo per un attimo, non certo ai privilegiati quale il sottoscritto, che ha la fortuna di vivere in ampi spazi di un complesso residenziale immerso nel verde privato, ma a quei nuclei familiari costretti a vivere 24 ore in pochi metri quadri, talvolta con elevata conflittualità tra i genitori; ebbene possiamo ben immaginare gli irreparabili danni arrecati ai minori che non hanno neppure alcuno sfogo esterno sia pur limitato a ciò che la Legge consente.
E colpisce la perseveranza nel non fare marcia indietro, nonostante anche la successiva ordinanza del 20.3.2020 del Ministero della salute, tuttora in vigore, consente lo svolgimento di attività sportiva e motoria esercitate nelle vicinanze della propria abitazione, il dott. Piantedosi, con circolare del 31.3.2020, ha chiarito che un solo genitore può svolgere attività motoria all’area aperta e camminare con il proprio figlio minore purché in prossimità della propria abitazione.
Neppure il Decreto Legge n.19 del 25 marzo è riuscito ad arginare la proliferazione dilagante delle ordinanze “fai da te” nonostante l’art.3 comma 2 prevede espressamente che “i Sindaci, non possano adottare a pena di inefficacia , ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure Statali , né eccedendo i limiti di oggetto di cui al comma 1” (viene sostanzialmente richiamato il divieto già posto dall’abrogato art. 35 del D.L. n.9 del 2.3.2020)
Il comma 3 del richiamato articolo, a scanso di equivoci, prevede che le disposizioni limitative del potere di ordinanza sindacale si applicano anche agli atti posti in essere per ragioni di sanità. La ratio della norma è quella di centralizzare le misure di contenimento onde porre fine alla frammentazione, stratificazione e diversità delle misure adottate in maniera differenziata sul territorio nazionale proprio a causa dell’esercizio indiscriminato di poteri emergenziali da parte degli Enti territoriali locali.
Ciò nonostante il Sindaco di Noicattaro ergendosi ad unico depositario del sapere giuridico in tema di coronavirus, in un post scritto su facebook il 14 aprile ore 17:15, denominato “a domanda rispondo”, alla FAQ “Posso portare mio figlio a fare una passeggiata?” risponde “SOLO ai minori/adulti con spettro autistico, ADHD e disabilità intellettive gravi è consentito passare del tempo all'aria aperta presso il Parco Comunale, previa prenotazione (vedi manifesto sotto)”.
Insomma non c’è peggior sordo di colui che non vuole proprio sentire: le norme vigenti, che piaccia o meno all’amministrazione di Noicattaro, consentono espressamente ad un solo genitore di passeggiare liberamente svolgendo attività motoria con il proprio figlio minorenne -anche se non affetto da alcuna disabilità- purché ciò avvenga nelle vicinanze della propria abitazione .
LA SECONDA ORDINANZA
Ma, come prima riferito, ecco che arriva l’ennesima ordinanza del Comune di Noicattaro ed esattamente la n.33 del 5.4.2020 con la quale il Sindaco Innamorato ha ordinato a tutta la cittadinanza, ai sensi dell’art.50 del D. Lgs. n.267/2000, sino al prossimo 14 aprile 2020, “e comunque fino alla scadenza di eventuale proroga del DPCM”, “di indossare mascherine o altri sistemi di protezione della bocca e del naso ( quali sciarpe foulard e simili qualora non sia possibile reperirle) allorquando gli stessi cittadini accedono , negli orari di apertura, agli esercizi commerciali , farmacie, uffici pubblici, uffici postali, banche, e in ogni altro luogo chiuso in cui è previsto l’accesso generalizzato di persone , in modo da limitare la contaminazione dell’ambiente. Tale obbligo è imposto anche agli avventori che sostano lungo gli spazi esterni antistanti i predetti luoghi , al fine di eseguire la coda per l’accesso contingentato agli stessi”.
Ordinanza che non condivido affatto in quanto, se può ritenersi regola di prudenza restare a casa il più possibile ed, in caso di accesso a luoghi pubblici e/o aperti al pubblico, adoperare i dispositivi di protezione ovviamente se debitamente omologati -o che perlomeno abbiano una funzione protettiva che sia pacificamente e concordemente acclarata dal mondo scientifico-, dubito che foulard o sciarpe primaverili possano averla!
E, comunque, ogni obbligo a riguardo non può che essere stabilito esclusivamente dal Governo Nazionale (come previsto dalla riserva di Legge di cui al Decreto Legge n 6 del 23.2.2020 e dal D.L. 19 del 25.3.2020 ) sicché ogni ordinanza contraria sarebbe nulla e/o comunque inefficace perché adottata in totale carenza di potere.
L’ESPOSTO AL PREFETTO DI BARI
A questo punto, la scorsa settimana ho preso carta e penna e ho depositato formale impugnativa della suddetta ordinanza chiedendo al Prefetto di Bari di disporne l’annullamento. Ho sostenuto che alla luce della nuova normativa l’ordinanza impugnata che determina una indebita compromissione della stessa libertà di circolazione (art 16 Cost), va annullata in quanto adottata anche in contrasto alla normativa statale ed oltre i limiti di oggetto di cui all’art 3 comma 1. del D.L. 19 e, peraltro, è priva di termine finale e di motivazione.
Ho osservato che nessuna norma statale ha previsto l’obbligo di indossare mascherine, né tantomeno mascherine prive di qualsiasi certificazione e/o accertata idoneità a limitare la contaminazione ed a ridurre il rischio epidemiologico, tanto più se il cittadino si trova all’aria aperta ed adotta l’osservanza della distanza di sicurezza indicata dal Ministero della Salute. Quindi ho sostenuto che l’ordinanza de quo è nulla anche in quanto prevede, senza alcuna ragionevolezza né adeguatezza, l’obbligo alternativo di indossare altri generici sistemi di protezione di bocca e naso quali sciarpe, foulard e ciò a pena della pesante sanzione di cui all’art.4 del DL.19 .
Faccio notare, inoltre, che la notoria mancanza di mascherine rende del tutto illegittima la pretesa dell’Amministrazione Comunale laddove per altro verso è del tutto pacifica l’inutilità di sistemi autoprodotti che non sono affatto in grado di bloccare le particelle del virus né in entrata né in uscita. Ho dedotto, inoltre, che l’ordinanza impugnata sia comunque nulla in mancanza di qualsiasi riferimento motivazionale e/o istruttorio.
Sul punto ho eccepito che il Comune di Noicattaro, adottando sterile formula di rito, cita genericamente “l’evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale”.
Orbene, non solo non viene fornita la benché minima motivazione del ricorso alla misura restrittiva (palesemente lesiva della liberta di circolazione in relazione al diritto di approvvigionarsi di beni di prima necessità), non viene fatto alcun riferimento a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatosi nel territorio comunale così come previsto dall’ar.3 del D.L. 19, ma, al contrario, si fa riferimento al quadro nazionale in cui peraltro, grazie al cielo, la curva epidemiologica è stabile o in flessione in tutto il territorio italiano!
Inoltre, nella totale assenza di istruttoria, l’ordinanza de quo non solo non fornisce alcuna valida ragione in merito alla necessaria proporzionalità della misura (in quanto eccezionale e più restrittiva rispetto alla norma statale, posto che non viene neppure menzionata la sussistenza di un reale aggravamento territorialmente circoscritto della situazione epidemiologica), ma non motiva alcunché in merito alla adeguatezza della misura di cui è evidentemente priva.
Ho fatto presente che il principio della riserva di Legge esige un elevato grado di precisione, specificazione, proporzionalità ed adeguatezza delle misure che comprimono le libertà fondamentali (quandanche per ragioni di tutela della sanità) , requisiti che non ricorrono nel caso di specie laddove l’ordinanza comunale impone l’utilizzo promiscuo di ogni genere di tessile coprente (nell’elenco mancano solo le maschere di carnevale che forse sarebbero più idonee di un foulard!) senza fornire o quantomeno paventare alcuna congrua motivazione del provvedimento limitativo della libertà.
La stessa OMS in un recente documento ha sostenuto che "L'uso esteso di mascherine da parte di persone sane nell'ambiente della comunità non è supportato da prove e comporta incertezze e rischi. Non esistono al momento evidenze secondo cui indossare una mascherina (sia medica che di altro tipo) da parte di tutta la comunità possa impedire la trasmissione di infezione da virus respiratori, incluso Covid-19". Pertanto, atteso che già non c’è alcuna uniformità di valutazione da parte degli esperti in merito alla efficacia delle mascherine omologate, di certo nessun esperto potrebbe affermare l’utilità di un foulard a contenere la diffusione del virus.
Si consideri anche che l’ordinanza impugnata ingenerando un falso senso di sicurezza in coloro che adoperano improbabili mezzi di contenzione, potrebbe essere addirittura dannosa laddove la popolazione sentendosi protetta potrebbe esser portata a non osservare in maniera scrupolosa le sacrosante regole sul distanziamento.
I PROVVEDIMENTI DEI PREFETTI
Su questo argomento, in attesa che si pronunci anche il Prefetto di Bari, si è espresso alcuni giorni fa dott. Giovanni Bruno Prefetto di Viterbo il quale ha inviato un comunicato ai Sindaci della provincia (ed in particolare al sindaco di Viterbo G. Arena) invitandoli a maggiore prudenza potendosi configurare in ordinanze similari abuso di potere da segnalare all'Autorità Giudiziaria (nel caso di specie veniva imposto l'uso della mascherine indistintamente a carico di tutta la cittadinanza e quindi anche a carico dei dipendenti degli Uffici pubblici anche non comunali insistenti nel territorio) .
Segnalo anche che il gruppo di opposizione del Comune di Nardò ha promosso iniziativa di impugnativa avverso l'ordinanza sindacale che prevede obbligo di mascherina assumendo che essa costituisce VIOLAZIONE DELLA SFERA PRIMARIA DELLA LIBERTA' INDIVIDUALE, con violazione del principio di legalità ( art 23 Cost) e del principio di legalità dell'azione amministrativa ( art.97 Cost)
PROFILI GIURIDICI DELL’EMERGENZA
Si badi bene che -fermo restando che la situazione di emergenza, per ciò che riguarda le misure limitative dovrebbe essere gestita soltanto dal Governo centrale e con la massima cautela al fine di scongiurare il pericolo che la tutela della salute cancelli ogni altro diritto costituzionale- , nessuna ragione al mondo, e neppure il coronavirus, può legittimamente consentire agli amministratori locali di fare a gara a chi è più bravo nel tenere i propri cittadini agli arresti domiciliari elidendone ogni sia pur minima forma di libertà.
Purtroppo ho constatato che la colpevolizzazione delle persone e la caccia all’untore che ne è seguita ha fatto sì che, specialmente in piccole comunità, come appunto Noicattaro, sono state accolte con favore (fortunatamente soltanto da una parte della popolazione) le drastiche misure extra ordinem adottate dal Sindaco geometra Innamorato il quale, ben lungi dall’essere un “precursore”, come taluno ha scritto, ha imitato i più agguerriti tra i suoi colleghi sindaci, ponendo divieti illegittimi quali appunto quello di svolgere attività sportiva e addirittura motoria nell’intero territorio comunale e ciò in palese contrasto con la normativa Statale che, come innanzi riferito, invece, le consente espressamente purché siano svolte (anche con uso della bicicletta) nelle vicinanze della propria abitazione e senza costituire assembramento.
Addirittura in un post-manifesto del 29 marzo ore 10.30, il Sindaco Innamorato a proposito dei pranzi domenicali e famiglie riunite, dopo avere ricordato che nella tarda serata del giorno prima erano stati sanzionati alcuni cittadini, provenienti da nuclei familiari differenti, che si erano riuniti per stare assieme e per fare festa, ha ribadito di avere sentito il Comandante della Polizia Locale e concordando con Lui la «verifica della viabilità per sanzionare TUTTI gli "spostamenti domenicali”. Il post continua ribadendo che «Verrà fermato chiunque sia trovato in giro senza valido motivo e chiunque esca di casa per riunirsi in un'altra abitazione. LO RIBADISCO: I CITTADINI SANZIONATI (da € 400 a € 3000) NON RICEVERANNO AIUTI dall'Ente Comunale ne generi alimentari dai volontari delle Associazioni. "Chi è causa del suo mal pianga se stesso».
E’ molto grave che a qualsiasi Istituzione sia consentito di “minacciare” persone ormai deprivate di tutte le libertà e magari ridotte al limite dell’indigenza, che se fossero state sanzionate per illeciti spostamenti non avrebbero ricevuto aiuti dall’Ente comunale e addirittura i generi alimentari pervenuti ai Comuni grazie agli stanziamenti statali!
Ma ciò che mi ha rattristato, ancora più dei citati provvedimenti , è stato constatare che parte della popolazione anziché insorgere invocando il pieno rispetto delle leggi nazionali e la piena osservanza dei primari diritti costituzionali, ha acclamato sui social l’adozione a carico dei trasgressori (quasi fossero delinquenti recidivi!) di sanzioni addirittura più gravi di quelle previste dalle norme, persino offrendosi personalmente di aiutare il Sindaco nella caccia al trasgressore!
Non è una novità che in paese membri dell’amministrazione comunale abbiano più volte incitato sui social la popolazione a fotografare e denunciare qualsiasi spostamento non autorizzato. Ieri ho appreso che il vile “collaborazionista” di turno, si è addirittura permesso di fotografare un papà che svolgeva legittimamente attività motoria in bicicletta in compagnia del figlio autistico ed ovviamente ha fatto bella mostra di quella indegna fotografia sui social.
Ebbene, il linguaggio adoperato dagli amministratori, laddove con toni minacciosi si è quasi terrorizzata la gente, con assordanti quanto continui annunci di ferrei presidi e sanzioni afflittive, a volte neppure previste dalle norme, ha sortito tra i suoi effetti anche quello di fare emergere, magari inconsapevolmente, i più biechi istinti di talune persone che hanno dato così libero sfogo alla propria cattiveria proferendo offese verbali ed auspicando le più terribili disgrazie nei confronti di coloro che hanno azzardato, sia pur sbagliando, uno spostamento senza attenersi alle regole del giorno prima, che poi sono cambiate il giorno dopo e poi mutate ancora a seguito di chiarimenti interpretativi e colloqui tra Sindaci.
Faccio un esempio. In paese si è discusso, durante la settimana precedente alla Pasqua, in merito alla possibilità di spostarsi in altro Comune per approvvigionarsi di generi alimentari. Ebbene, se qualcuno avesse prima letto e poi spiegato ai cittadini la circolare n. 15350 emessa dal Capo di Gabinetto del Ministro dell’Interno il 23 marzo 2020, sarebbe stato chiaro a tutti che era consentito spostarsi in altro Comune per fare la spesa qualora in tale altro Comune fosse ubicato il punto vendita più vicino e/o accessibile alla propria abitazione e ciò senza la necessità di scomodare il Prefetto ed i colleghi Sindaci a somministrare pareri interpretativi dell’interpretazione quanto mai chiara già fornita dal Ministero dell’Interno!
Forse sarebbe il caso che i nostri Governanti, compresi gli Amministratori locali, considerato che nessuna delle responsabilità di questo “massacro” da Covid può essere imputata ai cittadini italiani, tenuto conto che l’evento emergenziale ha avuto un impatto devastante sospendendo più diritti costituzionali (tra cui libertà di circolazione art 16, riunione art 17, esercizio dei culti religiosi art. 19, libertà di iniziativa economica art 41), considerati gli effetti devastanti sul benessere economico e psicofisico della popolazione che si stanno già verificando ed inevitabilmente seguiranno per lungo tempo l’emergenza epidemiologica , creandone un‘altra altrettanto, se non più grave, adoperino sin d’ora toni ben più pacati e rispettosi della dignità di tutti i cittadini anziché perseverare nell’annuncio minaccioso di controlli implacabili quanto spettacolari, a mezzo droni ed elicotteri, e dure sanzioni che ad oggi sono state irrogate in numero di gran lunga superiore agli stessi casi accertati di corona virus!
Sull’argomento invito i lettori ad ascoltare il messaggio dello Psichiatra Prof. Alessandro Meluzzi nella puntata del 13 aprile del programma quarta repubblica laddove ha parlato di una vera e propria emergenza psichiatrica già in atto nelle case degli Italiani con bambini che a differenza dei cani non possono uscire neanche a guinzaglio o con la museruola; il professore continua assumendo che si farà fatica a fare uscire gli italiani dalle case sani di mente!
IL SINDACO DI BARI
Il Sindaco De Caro ha espressamente dichiarato che a suo avviso una ordinanza che impone l’uso di mascherine , peraltro introvabili, sarebbe di dubbia legittimità essendo materia di competenza Statale.
Per ciò che concerne il divieto totale di svolgere attività motoria sotto casa non credo che al Sindaco De Caro sia mai venuto in mente di emanare un simile provvedimento palesemente contrastante con le norme dello Stato di cui Bari fa parte.
L’AUGURIO ALLA POPOLAZIONE
Auspico che la pubblica amministrazione riporti il più velocemente possibile il proprio operato entro i limiti stabiliti dalle norme in materia di ripartizione dei poteri e dai principi che regolano la gerarchia delle fonti, e che non sia mai più consentito alle amministrazioni locali di travalicare le Leggi primarie indebolendo le stesse difese dello Stato di Diritto.
Non dimentichiamoci che anche in una condizione di emergenza la libertà è un bene prezioso ed irrinunciabile e non credo che i nostri padri costituzionali avrebbero consentito a chicchessia, di violarla in tale modo, adducendo qualsiasi scusa più o meno plausibile, fino a renderla sempre più fragile.
Bari 17 aprile 2020
Avvocato Paolo Tamburrino