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Gara d’appalto ARO BA7, la Tekra perde il ricorso

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Il 21 marzo scorso c’è stata l’udienza, la sentenza è stata pubblicata venerdì scorso. “il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso così come proposto in epigrafe, lo respinge, è la conclusione di 32 pagine di sentenza con le quali i giudici Scafuri, Zonno e Allegretta snocciolano, una ad una, le motivazione alla base della decisione di respingere il ricorso della Tekra, ditta campana che il 22 febbraio 2017 si è vista aggiudicare una gara d’appalto di 117milioni di euro per la gestione dei rifiuti nei sei comuni dell’ARO.

In sostanza il TAR ha sposato totalmente le tesi del riesame con cui il responsabile dell’Ufficio comune ARO, comandante della polizia locale di Triggiano, Giuseppe Pignataro e il commissario dell’AGER (agenzia regionale per i rifiuti) Gianfranco Grandaliano, hanno sostanzialmente annullato la gara a novembre scorso estromettendo, per tutta una serie di motivi e a posteriori, la Tekra, l’Ecotecnica e la Sangalli, uniche tre ditte ammesse allo scrutinio dell’offerta tecnica ed economica otto mesi prima.

Infondata, secondo il TAR, la tesi sostenuta dalla Tekra secondo cui “i provvedimenti gravati sarebbero stati viziati dall’illegittima ingerenza dell’organo di indirizzo politico-amministrativo e del Commissario ad acta nominato nella procedura ad evidenzia pubblica, in difetto di una sottostante valida attribuzione di tale competenza”. I giudici hanno ritenuto, invece, che l’affiancamento del commissario dell’AGER alla procedura del riesame fosse pienamente legittima e che lo stesso operato della stazione appaltante “non possa che qualificarsi  -si legge nella sentenza- come pienamente legittimo, in quanto conforme con i principi sanciti dal legislatore e più volte riaffermati dalla giurisprudenza, sia di primo che di secondo grado”.

Sugli altri due punti oggetto del ricorso, sulla “mendace” e “omissiva” dichiarazione della Tekra fatta in sede di gara, circa la sua esclusione da un’altra gara d’appalto e sul “soccorso istruttorio” della commissione giudicatrice sui ribassi non conformi al disciplinare di gara operati dalla stessa ditta nell’offerta economica, vi rimandiamo direttamente alla sentenza pubblicata al link sotto questo articolo.

Qui, a proposito di quel “soccorso istruttorio” facciamo notare solo che i giudici hanno condiviso la tesi dell’estensore e dei firmatari delle conclusioni del riesame. “Palese, dunque, che l’intervento correttivo della Commissione -scrivono nella loro sentenza- non possa essere qualificato come soccorso istruttorio, non potendosi ammettere tale soluzione quando l’offerta sia carente in radice di un requisito essenziale, previsto, come nel caso di specie, espressamente a pena di esclusione”. Appresso l’affondo sulla commissione: “L’attività posta in essere dalla Commissione, invece, configura un’inammissibile integrazione della stessa, in palese violazione dei principi di intangibilità dell’offerta e della par condicio tra i concorrenti, in quanto l’organo procedente avrebbe modificato una delle componenti della stessa, sostituendosi, anche solo parzialmente, alla volontà dell’offerente, dando luogo ad una interpretazione dell’offerta espressione di scelte insindacabili (…). Legittima, dunque, anche sotto questo profilo la scelta degli organi della revisione di annullare il provvedimento di aggiudicazione della procedura de qua. Per i motivi suesposti, anche l’ultimo motivo di ricorso risulta privo di pregio giuridico e, pertanto, non può essere accolto. Da quanto sin qui evidenziato consegue, dunque, l’integrale reiezione del ricorso nel merito.

Vittoria su tutti i fronti, dunque, della stazione appaltante e del legale che l’ha patrocinata nel ricorso, l’avv. Marco Lancieri di Bari, ricorso n. 1330/2017. Il 21 marzo, però, si sono discussi altri ricorsi sullo stessa gara d’appalto, mossi da altre tre ditte partecipanti, quelle ammesse allo scrutinio delle offerte e quelle escluse. Si tratta dei ricorsi n. 361/2017 della ER.CAV., 548 e 1354/2017 della Ecotecnica (seconda classificata nella gara in questione), e 1230/2017 dell’Impresa Sangalli Giancarlo (terza classificata). La sentenza del 13 aprile scorso non dice nulla sugli altri ricorsi, presumiamo che, nei prossimi giorni, il TAR si pronuncerà anche su questi ricorsi.

Ad oggi, quindi, la cosa certa è che la TEKRA ha perso, non è più aggiudicataria; la cosa che non sappiamo è quale sarà la decisione del TAR sugli altri ricorsi. Sappiamo solo che, nel caso siano tutti rigettati, la gara rimane annullata; nel caso uno -o più di uno- sia accolto, lo scenario si farebbe piuttosto incerto e anche, sotto certi aspetti, inquietante per chi da sempre ha sostenuto l’inadeguatezza e l'antieconomicità del piano industriale alla base di quella lunga e travagliata gara d’appalto.

La sentenza

 

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