Gara tributi, perplessità e differenze tra il bando annullato e quello attuale
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- Pubblicato Giovedì, 14 Dicembre 2023 19:38
- Scritto da Gianni Nicastro
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di Gianni Nicastro
Sulla gestione dei servizi relativi ai tributi del comune di Rutigliano ci sono state due gare d’appalto, una bandita a giugno 2023 poi annullata a settembre successivo, l’altra bandita il 4 dicembre scorso e ancora in itinere.
Il valore stimato della gara in itinere è di 1.440.000 euro Iva esclusa, 5 anni la durata dell’appalto rinnovabile per ulteriori 3 anni. Il termine per la presentazione delle offerte è l’8 gennaio 2024 ore 12:00. Tipo di procedura: “Aperta”. Sono le informazioni basilari che si leggono nel bando di gara pubblicato sulla CUC (Centrale Unica di Committenza Rutigliano) il 4 dicembre scorso.
Questa, come già riferito, è la seconda indizione della gara, la prima, indetta il 5 giugno 2023, è stata annullata il 5 settembre successivo perché “dall’analisi approfondita degli atti di sono emersi dei refusi redazionali che evidenziano incongruenze e discordanze tra i diversi atti, in particolare in riferimento agli importi posti a base di gara così come esposti nei diversi documenti della procedura”, si legge nella determina di annullamento n. 1698 del 5 settembre 2023.
La prima perplessità che monta dal confronto degli atti delle due gare, quella annullata e quella in itinere, riguarda l’oggetto. Nel bando di quella annullata si legge: “Procedura di gara per l’affidamento del SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ATTIVITÀ DI GESTIONE ORDINARIA, DI RECUPERO EVASIONE, DI RISCOSSIONE VOLONTARIA E DA VIOLAZIONI DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DEL COMUNE DI RUTIGLIANO”. Nel bando in itinere l’oggetto è questo: «Servizio di “Implementazione di un sistema informativo integrato per la gestione dati tributari dell’ente e dei servizi di supporto all’attività di gestione ordinaria». Il primo riguarda principalmente il servizio di supporto al recupero dell’evasione, la riscossione…, il secondo pone l’accento sulla “implementazione del sistema informativo integrato”. Non è dato sapere cosa abbia determinato questa differenza nell’oggetto del bando tra la gara annullata e quella in itinere e nulla si legge, a proposito, nella determina di annullamento citata.
Ci sono altre differenze che, ritengo, vadano al di là della spiegazione data nella determina di annullamento, cioè refusi redazionali, incongruenze tra i diversi atti circa gli importi a base di gara.
Nel primo bando, al punto 12, troviamo le “Condizioni minime economiche e tecniche per la partecipazione” alla gara che le dite devono soddisfare “a pena di esclusione”. Tra i “Requisiti di idoneità professionale” si legge: “i. iscrizione nel registro imprese della C.C.I.A.A. per attività inerente l’oggetto del presente appalto”. Il bando della gara in itinere rimanda al “Disciplinare di gara” nel quale non ritroviamo le “Condizioni minime” di partecipazione, ma i “Requisiti di idoneità professionale” al paragrafo 6.1 che recita: “a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara”. “Inerente” e “pertinenti” non significano la stessa cosa.
Inerente significa “che appartiene all’essenza stessa di una cosa, che è implicito in questa, è a questa essenziale o ne deriva immediatamente (Treccani)”. Le attività delle ditte che volevano partecipare sulla base del primo bando dovevano, quindi, sin dall’iscrizione nel registro delle imprese, esercitare attività uguali, simili, inerenti appunto, all’oggetto del bando. Pertinente, invece, significa “che appartiene a qualcuno o a qualcosa, e più comunem. che riguarda direttamente e più o meno strettamente un determinato oggetto o una sfera concettuale (Treccani)”. Le attività delle imprese partecipanti qui possono semplicemente riguardare “direttamente o più o meno strettamente” l’oggetto della gara d’appalto. La differenza non è poca, nel caso di “pertinenti” il nuovo disciplinare di gara allarga la platea delle ditte che possono partecipare.
Sempre nel bando annullato, allo stesso punto 12 lettera “c) Requisiti di capacità tecnica” paragrafi “iii” e “iv” si legge che le ditte devono “essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001: 2015” e “certificazione ISO 27001:2013 per attività attinenti ai servizi oggetto di gara”. A seguire il bando “precisa che il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l'esclusione dalla gara”.
Nel bando di gara attuale, circa i requisiti, troviamo la voce “Capacità professionale e tecnica” e “Criteri di selezione indicati nei documenti di gara”. Nei documenti di gara, cioè nel Disciplinate di gara, negli articoli relativi ai requisiti, le certificazioni citate non ci sono; nel Capitolato d’appalto la certificazione ISO è citata all’art. 21 in relazione alla sola riduzione della cauzione. Le certificazioni ISO le troviamo nella “Tabella dei criteri discrezionali (D)e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica” al punto 18.1 del disciplinare di gara, tabella in cui sono assegnati i punteggi ad ogni sub-criterio di valutazione. Alla lettera “F” della tabella troviamo le “Certificazioni ISO del concorrente…” relative a tre casi: F.1, F.2 RTI e Consorzi, F.3 consorzi di cooperative e imprese artigiane; ad ogni singola voce è assegnato punteggio 1 nel caso di possesso, il punteggio più basso. Le certificazioni ISO, che attestano la capacità tecnica delle ditte partecipanti, qui non sono presenti come conditio sine qua non, ma come mera acquisizione di 1 punto.
E’ vero che non è obbligatorio che le aziende posseggano questo tipo di certificazioni, ma è altrettanto vero che il loro possesso è indice di affidabilità delle ditte che partecipano alle gare d’appalto, tant’è che nel bando precedente, quello annullato, la richiesta di questo tipo di certificazione è posta come “a pena esclusione” per le ditte che non le posseggono.
Comunque, del Disciplinare di gara della gara in itinere la perplessità maggiore monta leggendo la lettera “b)” del paragrafo “6.1” denominato “Requisiti di idoneità professionale”. Vi si legge: “b) I concorrenti, a pena di esclusione1, devono essere in possesso del seguente requisito: ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 53 del D. Lgs. n. 446/1997, dell’art. 1, co. 805, della L. n. 160/2019 e s.m.i. ed in applicazione del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 101 del 13.04.2022 (G.U.R.I. n. 174 del 27.07.2022), avere alla data di presentazione dell’offerta, un’iscrizione valida (ossia non cancellata, non sospesa e non decaduta) all’Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni in una o entrambe le seguenti sezioni:
a) Sezione prima – Soggetti che effettuano la gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti locali.
b) Sezione seconda – Soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate”.
Appresso si legge un "N.B." (nota bene) che ritiene, in alternativa alla iscrizione in una o in tutte e due le Sezioni, “analogamente soddisfatto il requisito del precedente punto, qualora il concorrente abbia formalmente presentato a mezzo Pec (…) alla Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze ed entro il termine di scadenza per la presentazione dell’offerta, la domanda di iscrizione al suddetto Albo (in una o entrambe le previste sezioni) con allegata l’intera documentazione, attestazioni e dichiarazioni previste ex lege (…)”.
Fin qui il nuovo disciplinare è uguale a quello della gara annullata; quello che in più si legge sono due ulteriori nuovi periodi, uno dei quali lascia alquanto sorpresi: “Qualora non conforme a quanto previsto dalla legge, la società partecipante alla gara si impegna ad adeguare il proprio capitale sociale ai sensi dell’art. 1 commi 807 e 808 della L.160/2019”.
Ora, la lettera “b)” del punto 6.1 qui citato lasca, almeno me, alquanto esterrefatto perché, da un lato, i concorrenti, “a pena esclusione”, devono essere in “possesso” della iscrizione nella sezione prima o seconda, oppure in entrambe, dall’altro lato il “N.B.” offre una alternativa analogamente soddisfacente del requisito, cioè, aver semplicemente presentato in via formale, e a mezzo PEC, “la domanda di iscrizione al suddetto Albo”. Prima si prescrive che i concorrenti devono essere iscritti a quelle sezioni “a pena di esclusione”, poi si offre una alternativa che non è l’iscrizione avvenuta ma la semplice domanda di iscrizione. Le due eventualità sono in perfetta contraddizione, non solo.
Il paragrafo continua ponendo una eventualità, a mio parere, ancora più strana: “Qualora non conforme a quanto previsto dalla legge, la società partecipante alla gara si impegna ad adeguare il proprio capitale sociale ai sensi dell’art. 1 commi 807 e 808 della L.160/2019”. Mi chiedo: un atto di gara può prevedere che un concorrente possa non essere conforme a quanto previsto dalla legge? Ancora: davvero basta la semplice domanda di iscrizione perché quel requisito possa “analogamente” ritenersi “soddisfatto”? Secondo l’ANAC (l’Autorità Nazionale Anticorruzione) no.
Nella delibera ANAC n. 149 del 30 marzo 2022 si legge: “L’iscrizione all’albo dei concessionari di cui all’art. 53 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ai sensi dell’art. 1 commi 805 - 808 della L. 160/2019, conformemente alle indicazioni operative fornite dal competente Ministero, ancorché attraverso una modalità provvisoria, deve ritenersi un requisito indispensabile per l’affidamento dei servizi di accertamento e recupero tributario ed obbligatoria per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate”.
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1 Grassetto sottolineato presente del Disciplinare di gara